Fisco e contabilità

Rendiconti 2018, fondo pluriennale sotto la lente della Corte dei conti

di Anna Guiducci

Gestione finanziaria, risultato di amministrazione e indebitamento. Sono queste le principali direttrici per la compilazione del questionario sui rendiconti 2018, fornite dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la delibera n. 12/2019 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 14 giugno).

Il fondo pluriennale vincolato a consuntivo
In considerazione degli effetti sui bilanci delle annualità successive, il questionario pone sotto la lente di ingrandimento la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato a consuntivo, per verificarne non solo la consistenza e le dinamiche in relazione agli sviluppi del cronoprogramma delle spese correlate, ma anche i presupposti che ne legittimano la costituzione. Tra gli accantonamenti deve poi essere verificato lo stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità. In funzione, infatti, della facoltà fornita agli enti di applicare sino al 2018 il metodo semplificato per l'accantonamento al fondo, particolare attenzione è delicata all'operazione di verifica della sua congruità che costituisce, tra l'altro, condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione. La valutazione di congruità dell'accantonamento deve, quindi, essere finalizzata a dimostrare che il metodo semplificato non abbia determinato un insufficiente accantonamento di una quota del risultato al fondo crediti dubbia esigibilità negli esercizi pregressi e che di questa quota si sia correttamente tenuto conto nella determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018.

La gestione dei residui
Per ciò che concerne la gestione dei residui, la Corte punta il dito sulle operazioni di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Al riguardo chiarisce che la permanenza in bilancio di residui vetusti è sintomatica dell'applicazione difforme delle regole sul riaccertamento straordinario e sulla gestione delle poste pregresse che prevedono lo stralcio dei crediti dal conto del bilancio dopo tre anni dalla loro scadenza. Il riparto in cinque anni dell'eventuale disavanzo derivante da questa operazione non può, comunque, essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

L'utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali o razionalizzazione
Viene poi operato un focus sui presupposti che hanno condizionato nel 2018 l'esercizio della facoltà di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali o da azioni o piani di razionalizzazione, al fine di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Questa possibilità è consentita, infatti, esclusivamente agli enti che dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2. Occorre inoltre che in sede di bilancio di previsione non siano stati registrati incrementi di spesa corrente ricorrente e che gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità risultino congrui.

Rendiconto e spese liquidabili
La rendicontazione rappresenta, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. È per questo, sostengono i magistrati, che deve essere correttamente approvata nel rispetto dei tempi massimi previsti dal Legislatore.
Attraverso la rendicontazione dei risultati ottenuti deve essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili secondo i criteri espressi al punto 6.1. del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria, tenendo conto che la determinazione della somma da pagare (cioè la liquidazione o liquidabilità) deve essere fatta, determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta determinazione delle spese liquidabili preclude la correttezza e veridicità della determinazione dei debiti dell'ente al 31 dicembre, con le conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni.

Gli avanzi di amministrazione
Un monito particolare viene poi rivolto agli enti che utilizzano gli avanzi di amministrazione. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati a una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria. Ne consegue la necessità di assoggettare a una rigorosa verifica in sede di rendiconto «gli avanzi di amministrazione degli enti territoriali, impiegabili per liberare spazi finanziari o consentire nuove spese agli enti che ne sono titolari, e le riserve conservate nel fondo pluriennale vincolato» (sentenza n. 101 del 2018).

La struttura del questionario
Lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2018 è strutturato in un questionario a risposta sintetica da compilare online mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilità territoriale), organizzato in due parti a cui si accompagna l'appendice per gli enti colpiti dal sisma e una sezione denominata "Note" in cui è possibile inserire, a integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.
I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita Parte II, Sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione degli enti locali.
Nel dettaglio il questionario si compone di nove sezioni di quesiti e quadri contabili compilabili mediante fogli di lavoro dedicati sia alle informazioni gestionali di carattere testuale sia all'acquisizione di dati numerici non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, preceduti da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e da parte dedicata alle «notizie generali dell'ente» atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.

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