Fisco e contabilità

Consolidato, controlli dei revisori anche sulle differenze dall'esercizio precedente - Le istruzioni dei commercialisti

di Patrizia Ruffini

I controlli dei revisori sul bilancio consolidato sono estesi anche alla corretta determinazione dell'area di consolidamento e all'analisi delle differenze rispetto all'esercizio precedente. È quanto emerge dal format di relazione sul bilancio consolidato dell'esercizio 2018, reso disponibile ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili , con largo anticipo rispetto alla scadenza. Entro il 30 settembre i consigli degli enti locali con più di 5mila abitanti sono infatti obbligati ad approvare il bilancio consolidato, comprendente i bilanci degli organismi, enti strumentali, società controllate e partecipate dell'ente. Il documento sottoposto all'assemblea consiliare deve essere provvisto della relazione dell'organo di revisione contabile, per la quale l'articolo 239, comma 1, lettera d-bis) del Tuel assegna un termine non inferiore a 20 giorni dalla trasmissione della delibera di giunta con cui sono approvati gli schemi.

Area di consolidamento
Il modello di relazione scaricabile dal sito istituzionale si articola in sei paragrafi: introduzione, stato patrimoniale consolidato (analisi dello stato patrimoniale attivo e passivo), conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa, osservazioni e conclusioni.
L'attività di controllo e vigilanza inizia con la verifica della deliberazione con cui la giunta ha definito l'elenco dei componenti il perimetro di consolidamento ed il gruppo amministrazione pubblica (Gap) per l'anno 2018. Al fine di garantire un maggior livello informativo, i commercialisti suggeriscono, dopo la verifica della corretta determinazione dell'area di consolidamento, di evidenziare nella relazione oltre ai soggetti inclusi, anche le variazioni subite rispetto all'esercizio precedente e i soggetti non consolidati.

Differenze con l'esercizio precedente
Nell'analisi dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato è poi necessario soffermarsi sulle eventuali differenze rispetto a quanto risultante dalla verifica dei crediti e debiti fra ente e soggetti partecipati, operata in occasione della redazione del rendiconto dell'esercizio 2018.
Particolare interesse è riservato alla nota integrativa, nella quale è necessario allegare alcuni prospetti, fra cui il raccordo del patrimonio netto della capogruppo con quello consolidato.
Per ottenere il via libera dell'organo di controllo, il bilancio consolidato deve in sostanza offrire una rappresentazione veritiera e corretta della consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo amministrazione pubblica. Più specificatamente, è richiesto che:
• siano stati correttamente determinati il Gap e l'area di consolidamento;
• il bilancio consolidato sia redatto secondo gli schemi approvati nell'allegato 11 al Dlgs 118/2011;
• la relazione sulla gestione consolidata risulti essere congruente con il bilancio consolidato e comprensiva della nota integrativa, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge;
• la procedura di consolidamento sia complessivamente conforme al principio contabile applicato allegato 4/4 al Dlgs 118/2011, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'organismo nazionale di contabilità (Oic).
Infine, si consiglia di accompagnare la stesura della relazione con la consultazione del principio di vigilanza n. 12, appositamente dedicato ai controlli che l'organo di revisione della capogruppo deve effettuare al fine di formulare il suo giudizio sul bilancio del gruppo, da inserire nella relazione finale.

La bozza di relazione dei commercialisti

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