Fisco e contabilità

Revisore contabile obbligato a controllare la congruità delle voci di bilancio

di Michele Nico

Con la sentenza n. 16780/2019 la Corte di cassazione, ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma in ordine a una sanzione pecuniaria di 200 mila euro irrogata a carico di una società di revisione, per omesso controllo e violazione dei principi contabili in occasione della revisione del bilancio di una società di assicurazioni quotata in borsa.
L'addebito contestato all'organo di revisione si riferiva all'omesso controllo sulla correttezza e congruità di talune voci di bilancio, ossia la verifica di adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa di settore per le società di assicurazioni, in relazione alla funzione di garanzia dell'equilibrio del mercato che compete al soggetto incaricato della revisione nell'ambito delle società quotate.
La pronuncia è degna di interesse perché in questa sede la Corte non si è limitata a rigettare il ricorso della società di revisione e a confermare la condanna, ma ha colto l'occasione per tratteggiare i doveri che spettano agli organismi di controllo deputati alla vigilanza delle società per azioni, specie se quotate in mercati regolamentati e strutturate in un'articolazione interna complessa che preveda il riparto delle competenze gestorie tra diversi organi.

Il ruolo del revisore
La decisione ha evidenziato l'importanza del ruolo di controllo assegnato al revisore contabile, e ha afferma che questo organo, operando nell'ambito della catena dei controlli interni, deve necessariamente verificare, insieme al bilancio, anche le valutazioni tecniche delle singole voci che lo compongono. In questa logica, i giudici hanno ritenuto che l'esercizio dell'organo di revisione «è finalizzato ad assicurare (…) la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza della corretta gestione contabile della società stessa. Questa funzione è diretta da un lato ad assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, e quindi, in ultima analisi, della stabilità e dell'affidabilità, della società soggetta a revisione, e dall'altro lato a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato».
Le competenze del revisore contabile si inquadrano in una struttura organizzativa all'interno della quale si colloca, con diverse, ma complementari funzioni di garanzia, il ruolo del collegio sindacale.

L'obbligo di vigilanza
A carico del collegio sindacale grava un obbligo di vigilanza che non è soltanto in funzione della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di possibili abusi gestionali da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie finalizzate al controllo interno della società di capitali.
La Corte ha ricordato che la funzione specifica del collegio sindacale si estrinseca nel controllo del regolare svolgimento della gestione della società, posto che «il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni (articolo 2403 del codice civile) non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali».
La Sezione ha rilevato che, in concomitanza al ruolo del collegio sindacale, la funzione del revisore non è meramente compilativa, ossia limitata al solo controllo che al bilancio siano stati allegati i documenti formali di verifica previsti dalle norme, dacché in questo modo non potrebbe realizzarsi alcun controllo concreto sulla correttezza della gestione e delle appostazioni delle singole voci che compongono il bilancio della società.
Viene respinta, dunque, la tesi riduttiva sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui l'attività del revisore contabile sarebbe limitata alla semplice espressione di un giudizio astratto di ragionevolezza sull'operato degli amministratori. Questo ruolo di basso profilo, destituito di qualsiasi fondamento, non sarebbe coerente con le funzioni di garanzia prescritte a tutela del corretto funzionamento dello strumento societario.

La sentenza della Corte di cassazione n. 16780/2019

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