Fisco e contabilità

Equilibri e risultato di amministrazione, nuovi schemi all'orizzonte

di Raffaele Adinolfi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

È in dirittura d'arrivo una nuova e corposa modifica degli allegati al Dlgs n. 118/2011. La proposta di aggiornamento è stata licenziata dalla commissione Arconet e il decreto ministeriale consequenziale sarà presto in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche riguarderanno i prospetti concernenti il quadro generale riassuntivo, gli equilibri e gli elenchi analitici delle componenti del risultato di amministrazione, ma non solo. Per agevolare l'utilizzo dei nuovi prospetti lo schema di decreto predisposto da Arconet prevede l'aggiornamento del principio applicato della programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011) che conterrà le modalità di compilazione dei nuovi prospetti, mentre saranno aggiornati e integrati il principio contabile generale della competenza finanziaria (allegato n.1, paragrafo n. 16, al Dlgs 118/2011) e il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011) per adeguare la normativa sull'utilizzo del saldo di competenza di parte corrente a copertura degli investimenti pluriennali ai saldi di competenza finanziaria emersi dai nuovi prospetti.

Tre nuovi prospetti
Mentre appaiono intuitivi i nuovi schemi sugli equilibri, di certo per i responsabili economico finanziari in fase di compilazione e per i revisori in fase di controllo e di emissione del parere le maggiori difficoltà operative saranno rappresentate dai 3 nuovi prospetti da allegare: a/1, a/2 ed a/3.
Sono elenchi ulteriormente esplicativi delle componenti che costituiscono il risultato di amministrazione: il primo (a/1) include il dettaglio analitico delle risorse accantonate, il secondo (a/2) quello delle risorse vincolate mentre l'ultimo (a/3) è dedicato all'approfondimento delle risorse destinate agli investimenti.
A ben vedere si tratta di innovazioni che proseguono nell'intento di conferire maggiore significatività al risultato di amministrazione. È ben noto che il primo risultato di amministrazione (fondo cassa iniziale più residui attivi meno residui passivi e fondo pluriennale vincolato di spesa) è insufficiente per capire se l'ente è in disavanzo o meno. Occorre procedere alla sua scomposizione in fondi accantonati, vincolati e destinati. Solo se il primo risultato è maggiore delle quote accantonate, vincolate e destinate l'ente potrà dirsi in avanzo, altrimenti dovrà rilevare un disavanzo.

Le componenti del risultato di amministrazione
La determinazione, quindi, delle componenti del risultato di amministrazione ha conseguenze dirette e immediate e una sua non corretta quantificazione può avere ripercussioni molto serie. Una sottovalutazione delle poste accantonate, vincolate e destinate può determinare l'applicazione di avanzi non sussistenti, mentre una loro sopravvalutazione può ingessare e comprimere oltremodo la capacità di spesa dell'ente.
Fino a oggi la quantificazione delle componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione è stata spesso operata in via extra-contabile, anche tramite fogli di calcolo, senza l'utilizzo dei sistemi software in uso nelle amministrazioni che si limitavano a prevedere l'inserimento manuale da parte dell'operatore di tali poste. Una situazione in cui gli eventuali deficit conoscitivi degli enti (spesso conseguenti all'avvicendamento dei responsabili economico finanziari) difficilmente emergevano e i revisori avevano grande difficoltà nel valutare la congruità delle appostazioni e la presenza di eventuali errori e/o omissioni nel calcolo delle somme.

Gli schemi di dettaglio
I nuovi schemi di dettaglio costituiscono una vera e propria guida pratica che conduce l'operatore alla corretta rilevazione del risultato di amministrazione e delle sue componenti. Ma il grande pregio del lavoro della commissione Arconet sta nell'aver previsto per ogni componente accantonata, vincolata e destinata il raccordo tra i valori inseriti al primo gennaio, i loro utilizzi e le loro applicazioni effettuate a vario titolo durante l'anno e le somme finali da inserire al 31 dicembre.
Per esempio, per ogni componente delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (prospetto obbligatorio ove il preventivo dell'anno non preveda l'utilizzo delle quota accantonata del risultato di amministrazione presunto) è prevista l'indicazione:
a) delle risorse accantonate all'1/1/n-1;
b) delle risorse applicate al bilancio n-1 (da sottrarre);
c) delle risorse accantonate nella spesa del bilancio n-1;
d) della variazione (in aumento o in diminuzione) degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto n-1.
Nella colonna e) va riportata la somma algebrica delle quattro componenti (a+b+c+d) che determina le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto n-1 mentre nell'ultima colonna f) è indicata la quota delle risorse accantonate che si intende applicare nel bilancio di previsione.

2020 anno del debutto
Il 2020 sarà l'anno del debutto dei nuovi allegati a/1, a/2, a/3 che, seppur con finalità conoscitiva entreranno in scena con il rendiconto 2019 e assurgeranno valore autorizzatorio con la determinazione del risultato presunto di amministrazione 2020 calcolato nel bilancio di previsione 2021-2023.

(*) Presidente Ancrel Salerno

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