Fisco e contabilità

Province esenti da tributi speciali e bolli per le pratiche catastali dei propri immobili

di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 261/2019, ha chiarito che è prevista una esenzione, in relazione ai tributi speciali e ai bolli, dal pagamento in favore degli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune) che richiedono la documentazione per i propri immobili.

L'interpello
Una Provincia ha chiesto all'agenzia delle Entrate, in relazione ai propri immobili sui quali effettua pratiche catastali (quali l'aggiornamento catasto terreni, l'aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, il tipo di frazionamento, pratica Docfa, volture, eccetera), se per le predette pratiche possa usufruire del regime di esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dell'imposta di bollo. La Provincia interpellante, ritiene di poter beneficiare:
• del regime di esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali ai sensi della legge 228/1954;
• dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 16 della tabella, allegato B, del Dpr 642/1972.

L'esenzione per i tributi speciali
L'Agenzia delle Entrate nel fornire la risposta alla Provincia ricorda, preliminarmente, che l'articolo unico della legge 228/1954 afferma che «gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga».
Con un documento di prassi ministeriale emanato dall'agenzia del Territorio, veicolato nella circolare 14 luglio 2009 n. 2/T, è stato chiarito che le disposizioni agevolative previste dalla legge 228/1954, sono applicabili «anche ai servizi catastali introdotti in epoca successiva a condizione che sia l'ente territoriale, Regione, Provincia o Comune, il soggetto obbligato all'adempimento previsto (a titolo esemplificativo: dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, presentazione di tipo mappale) e che non si tratti di tributi la cui applicabilità sia espressamente prevista dalla legge a carico dei medesimi enti».
Per i tecnici delle Entrate, pertanto, per tutte le pratiche catastali, presentate dall'interpellante e aventi a oggetto le proprie unità immobiliari, è possibile beneficiare del regime agevolativo previsto dalla legge 228/1954.

L'esenzione per l'imposta di bollo
Con riferimento all'imposta di bollo, l'agenzia delle Entrate ricorda che l'articolo 1, del Dpr 642/1972, dispone che «sono soggetti all'imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa».
Il successivo articolo 2, al comma 1, stabilisce che «l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato».
La tabella, allegato B, al Dpr 642/1972, elenca, invece, gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto. A tal proposito, l'articolo 16 della stessa tabella prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli «atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».
In sintesi, osservano i tecnici delle Entrate, il legislatore con la suindicata disposizione ha previsto un regime di esenzione dall'imposta di bollo, per gli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16.
La Provincia rientra nell'elencazione tassativa contenuta nel citato articolo 16, per cui gli atti posti in essere dalla stessa e scambiati con amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane non sono soggetti all'imposta di bollo.
Questa agevolazione, conclude l'agenzia delle Entrate, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la Provincia pone in essere atti con l'agenzia delle Entrate in quanto la stessa agenzia è qualificata come amministrazione dello Stato.

L'interpello agenzia delle Entrate n. 261/2019

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