Fisco e contabilità

Piccoli Comuni, consolidato facoltativo anche con la contabilità economico-patrimoniale

di Patrizia Ruffini

Il bilancio consolidato per i Comuni con meno di 5mila abitanti è sempre facoltativo, già con riferimento all'esercizio 2018, anche se l'ente ha tenuto la contabilità economico-patrimoniale. Con una comunicazione sul proprio sito, Ifel risponde alle richieste di chiarimenti dei Comuni che in questi giorni si stanno interrogando sull'interpretazione delle semplificazioni introdotte dalla legge di bilancio 2019.

L'articolo 233-bis, comma 3, del testo unic, dopo le modifiche della legge 145/2018, prevede la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti di non predisporre il bilancio consolidato. La possibilità si applica, fin da subito, a tutti gli enti locali. Ne consegue che questi enti di minore dimensione possono non predisporre il bilancio consolidato dell'esercizio finanziario 2018, anche se, con riferimento a quell'esercizio, hanno approvato il conto economico e lo stato patrimoniale, previsti dalle norme sulla contabilità economico-patrimoniale.

Il decreto Crescita (articolo 15-quater del Dl 34/2019), in materia di contabilità economico-patrimoniale, ha previsto, solo per i Comuni, la possibilità di rinviarne l'adozione all'esercizio 2019. I Comuni che effettuano il rinvio sono comunque tenuti a seguire un percorso secondo cui dovranno allegare al rendiconto relativo all'esercizio 2019 una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema dell'allegato n. 10 al Dlgs 118/2011 con modalità semplificate. Queste modalità saranno individuate con un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli Affari Regionali, che dovrà essere emanato entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione Arconet. Dal rendiconto 2020 la contabilità economica sarà invece obbligatoria per tutti i Comuni, anche per quelli sotto 5mila abitanti che avessero optato per il rinvio.

Si delinea dunque una separazione fra obblighi di redazione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. In sintesi, quest'ultimo è obbligatorio solo per gli enti locali con più di 5mila abitanti e facoltativo per tutti gli altri. La facoltà, che andrebbe esplicitata in un atto deliberativo dell'ente, si esercita fin da subito (anche con riferimento all'esercizio 2018), nonostante l'ente, in relazione al rendiconto 2018, abbia tenuto la contabilità economico-patrimoniale.

Infine, non osta a questa interpretazione il comma 3 dell'articolo 227 del Tuel secondo cui, nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5mila abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'articolo 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato.

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