Fisco e contabilità

Per gli stipendi illegittimi recupero al netto delle tasse: le istruzioni delle Entrate

di Gianluca Bertagna

Il recupero delle somme erroneamente corrisposte ai propri dipendenti deve sempre avvenire al netto delle ritenute fiscali. Il principio secondo il quale solo quanto già entrato nella sfera patrimoniale del lavoratore può essere oggetto di recupero, è stato più volte ribadito dalla magistratura contabile, amministrativa e civile. Al centro della questione, però, c'è sempre la problematica su come operare concretamente tenuto conto che spesso si parla di retribuzioni già erogate in anni passati e quindi è difficile stabilire un metodo chiaro e semplice. Con l'interpello n. 291/2019, finalmente, l'agenzia delle Entrate fornisce in maniera definitiva le proprie istruzioni.

Il caso sottoposto
Il documento, che diventerà sicuramente la pietra miliare sull'argomento, prende l'avvio dalla questione sottoposta da un ente sul recupero di somme indebite da ex dipendenti e riguarda proprio la modalità di assoggettamento fiscale affinchè si realizzi il principio del recupero al netto. L'amministrazione ha proposto due soluzioni alternative, ritenendole entrambe corrette:
• recupero al lordo delle ritenute fiscali e in questo caso i lavoratori potranno recuperare l'Irpef attraverso lo strumento dell'onere deducibile;
• recupero al netto delle ritenute: in questo caso sarà l'ente a richiedere all'Erario le somme relative all'Irpef versata in qualità di sostituto d'imposta.

La risposta delle Entrate
L'agenzia delle Entrate, nel ritenere come unica possibilità corretta di recupero la prima ipotesi, ricorda innanzitutto l'introduzione della lettera d)-bis all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi. Come già sostenuto nella risoluzione n. 110/E/2005 e nella risoluzione n. 71/E/2008, l'agenzia delle Entrate ha precisato che: «L'introduzione della predetta lettera d-bis) si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l'ente erogatore ha versato all'Erario in qualità di sostituto».
Nel caso specifico, poi, si tratta di somme che vanno recuperate su ex-dipendenti ed è quindi necessario che l'amministrazione rilasci ai lavoratori una specifica dichiarazione che attesti la percezione delle somme restituite al lordo delle ritenute Irpef operate in sede di erogazione, al fine di consentire agli ex-dipendenti medesimi di avvalersi, in sede di dichiarazione dei redditi, dell'onere deducibile in esame. L'onere, come già precisato, corrisponde all'importo delle somme assoggettate a tassazione e successivamente restituite e non alle ritenute operate all'atto del pagamento delle somme stesse.
Finalmente, un interpello chiaro che, una volta per tutte, è capace di riconciliare il principio di massima secondo il quale «le somme vanno recuperate al netto delle ritenute fiscali» con le modalità operative che gli enti dovranno seguire alla luce del testo unico delle imposte sui redditi.

L'interpello dell'Agenzia n. 291/2019

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