Fisco e contabilità

Crescono gli obblighi di verifica sul perimetro del consolidato

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Le nuove regole che incidono sulla costruzione del perimetro di consolidamento degli enti locali hanno generato l'incremento delle partecipate da consolidare, comprendendo anche il mondo delle indirette. Le operazioni infragruppo da analizzare, quindi, crescono di numero e gli enti sono quindi stimolati a esercitare la facoltà prevista dal principio applicato n. 4/4 relativa all'individuazione di eventuali operazioni irrilevanti da non ricomprendere nell'elenco delle operazioni da elidere.

La regola chiave
Il bilancio consolidato deve includere solo le operazioni che le partecipate incluse nel perimetro di consolidamento hanno effettuato con i terzi e, pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perche costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo. Se queste partite non fossero eliminate, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta eliminazione di queste partite presuppone l'equivalenza delle poste reciproche e la rilevazione di eventuali differenze. Prima di eseguire l'eliminazione dei saldi reciproci, occorre che le operazioni infragruppo siano rilevate da tutte le societàdel gruppo e siano chiaramente identificabili.

L’obbligo di motivazione
L'incremento delle operazioni da verificare invita a una riflessione sull'opportunità di individuare dei criteri di irrilevanza, da indicare in nota integrativa, rispetto alle operazioni da eliminare, per snellirle nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4.2 del principio applicato n. 4/4 e del punto 64 Oic n. 17. Il principio prevede che l'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa a operazioni infragruppo di importo irrilevante. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata con riferimento all'ammontare complessivo delle poste di cui fanno parte. L'Oic n. 17 stabilisce invece regole più generiche prevedendo che i saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Sostanzialmente, quindi, l'irrilevanza deve essere correlata alla sua incidenza sulla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, all'importo assoluto, all'effetto sul risultato economico e sulla voce interessata. La scelta spetta all'ente che dovrà fornirne una motivazione idonea all'interno della nota integrativa allegata al bilancio consolidato e sottoposta al controllo dell'organo di revisione economico-finanziaria.

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