Fisco e contabilità

Speciale 11° correttivo/2 - Anticipazioni di liquidità tra le accensioni di prestiti

di Anna Guiducci

Le anticipazioni di liquidità diverse da quella del tesoriere devono essere registrate tra le accensioni di prestiti. Il chiarimento giunge con l'undicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile, il decreto 1° agosto 2019 pubblicato con i suoi allegati sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2019 n. 196. L' articolo 3, comma 17, della legge 350/2003 definisce le anticipazioni come operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista la copertura di bilancio. Le anticipazioni di liquidità non costituiscono pertanto indebitamento agli effetti dell'articolo 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Pertanto, l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa che concerne il rimborso sono imputati al medesimo esercizio.

In caso invece di anticipazioni che, per loro natura, sono a rimborso pluriennale, occorre iscrivere un fondo anticipazione di liquidità nel titolo IV della spesa, di importo pari alle somme incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata, evitando effetti espansivi della spesa nel bilancio dell'ente. Le registrazioni da operare sono le seguenti:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo VI delle entrate Accensione di prestiti;
b) nel titolo IV di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con imputazione agli esercizi di pagamento (la quota capitale nel titolo IV del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo I delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui si parla alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all'equilibrio di parte corrente, con imputazione alla voce Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©