Fisco e contabilità

Speciale 11° correttivo/1 - Il prospetto degli equilibri cambia pelle

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

Con l'approvazione del Dm 1° agosto 2019 di aggiornamento dei principi e degli schemi contabili è stato modificato il prospetto per la verifica degli equilibri a rendiconto (e del quadro generale riassuntivo), per dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 il quale prevede che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo, desunto appunto dal prospetto della verifica degli equilibri a rendiconto. Il definitivo superamento del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) ha reso necessario rafforzare le verifiche sull'equilibrio generale desunto dal conto del bilancio degli enti territoriali con conseguente aggiornamento del prospetto, così da ricondurre le grandezze in esso evidenziato al concetto di pareggio. Come già anticipato sul Quotidiano enti locali e della Pa del 2 novembre 2018, l'armonizzazione contabile (a differenza del vecchio ordinamento) non aveva ritenuto opportuno codificare «il risultato della gestione di competenza». La precedente impostazione del prospetto degli equilibri a rendiconto considerava l'ente in equilibrio in presenza di un saldo positivo tra accertamenti e impegni, oltre al Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa e alla quota di avanzo/disavanzo applicata al bilancio. In sostanza non veniva reso evidente il peso degli accantonamenti che le entrate di competenza dell'esercizio erano tenute a finanziare, fornendo quindi una informazione "parziale".

I nuovi equilibri a rendiconto
Con le modifiche introdotte dal Dm 1° agosto 2018 il prospetto degli equilibri cambia pelle. Vengono infatti inserite nuove voci che gli enti sono chiamati a valorizzare, destinate a dare contezza delle poste che, pur non tramutandosi in impegni, devono comunque essere finanziate nell'ambito del risultato di amministrazione. Il prospetto presenta una struttura a scalare che, distintamente per la gestione corrente e in conto capitale, evidenzia tre grandezze: il risultato di competenza (equiparabile al vecchio equilibrio finale), l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo. Dal risultato di competenza si arriva all'equilibrio di bilancio sommando gli stanziamenti definitivi di bilancio relativi agli accantonamenti e alle risorse vincolate accertate nell'esercizio ma non impegnate. Dall'equilibrio di bilancio si giunge all'equilibrio complessivo sommando le variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposta in sede di rendiconto:

Calcolo

+ avanzo/– disavanzo applicato al bilancio

+ Fpv di entrata

+ accertamenti entrate finali

- impegni spese finali

- Fpv di spesa

- fondo anticipazioni di liquidità

= risultato di competenza

- risorse accantonate stanziate nel bilancio di previsione

- risorse vincolate nel bilancio

= equilibrio di bilancio

+/- variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

= equilibrio complessivo

Non è ancora chiarito a quale grandezza si riferisca il pareggio previsto dal comma 821, anche se è presumibile ipotizzare che si guarderà all'equilibrio complessivo. Per l'esercizio 2019 la compilazione delle nuove voci nel prospetto assume solo carattere conoscitivo e non giuridico e questo aiuterà a capire quali sarà l'impatto della nuova impostazione.

Calcolo "puntuale" delle quote accantonate e vincolate
L'introduzione del nuovo calcolo degli equilibri di bilancio non poteva non essere accompagnato da una puntuale codifica delle modalità di quantificazione delle somme accantonate, vincolate e destinate da esporre nel risultato di amministrazione e, ovviamente, anche nel nuovo prospetto degli equilibri.
Sinora il calcolo di queste quote è stato lasciato alla "piena" discrezionalità degli enti, fatta eccezione per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità che sconta le regole contenute nel principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Il principio contabile allegato 4/1 dedicato alla programmazione aveva tentato di tracciare una strada, approvando dei prospetti di calcolo delle quote del risultato presunto di amministrazione, che gli enti avrebbero dovuto inserire nella nota integrativa al bilancio qualora nello stesso fosse prevista l'applicazione dell'avanzo presunto. Le stesse tabelle avrebbero dovuto essere inserite nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto. Sono pochi, tuttavia, gli enti che hanno dato seguito a queste prescrizioni, in considerazione del fatto che non erano previsti controlli bloccanti da parte della Bdap sul contenuto dei documenti di accompagnamento a bilancio e rendiconto. Ora si cambia registro perché i prospetti diventano parte integrante degli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e le modalità di compilazione sono puntualmente descritte nel paragrafo 13.7 del principio contabile allegato 4/1 della programmazione. In essi è richiesta anche l'indicazione dei capitoli di entrata e di spesa collegati agli accantonamenti, alle quote vincolate e destinate del bilancio. La mancata indicazione del capitolo è ammessa in ipotesi ben definite dal principio e non può essere generalizzata. Ciò implica la necessità di ripensare in maniera profonda la gestione contabile delle quote accantonate, vincolate e destinate, attraverso codifiche di bilancio che consentano di individuare in maniera puntuale le fonti di finanziamento e facilitino la compilazione "automatica" di tali prospetti. Diversamente gli enti, in particolare quelli di maggiori dimensioni ovvero gli enti che gestiscono grandi volumi di quote vincolate (ed esempio i fondi del sociale), incontreranno serie difficoltà nel gestire questi prospetti e, di conseguenza, nel garantire una corretta scomposizione del risultato di amministrazione e determinazione degli equilibri.

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