Fisco e contabilità

Fondo anticipazioni, l’accantonamento obbligatorio con restituzione pluriennale pesa sugli equilibri

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Il Dm Economia e finanze del 1° agosto 2019, grazie ai nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter inseriti nel principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, fa definitivamente chiarezza sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, vale a dire di tutte quelle provviste di denaro che, essendo funzionali ad alleviare le difficoltà di cassa degli enti non costituiscono indebitamento in base all'articolo 3, comma 17, della legge 350/2003.
Se si esclude l'anticipazione di liquidità prevista dalla legge 145/2018 (comma 849) che, essendo destinata ad essere rimborsata entro l'anno, è stata accertata e impegnata integralmente sull'esercizio 2019, le precedenti edizioni dell'anticipazione (a partire da quella del Dl 35/2013) prevedevano rimborsi pluriennali, a fronte dei quali gli enti sinora hanno fatto confluire in avanzo le relative risorse, in aderenza alle indicazioni fornite dalla Corte dei conti Sezione Autonomie, con deliberazione n. 19/2014. Annualmente la quota di avanzo viene applicata al bilancio limitatamente alla quota da rimborsare oppure, per chi finanzia la spesa con risorse dell'esercizio, senza applicare la quota di avanzo, la stessa viene ridotta della rata pagata nell'anno.

Le nuove regole
Con l'entrata in vigore del Dm 1° agosto 2019 gli enti dovranno rivedere la prassi contabile sinora seguita per la contabilizzazione delle anticipazioni di carattere pluriennale, attenendosi alle regole codificate dal punto 3.20-bis del principio contabile n. 4/2.
Per tali situazioni infatti, l'entrata viene accertata al titolo VI e in parte spesa, al fine di «sterilizzare» tali risorse evitando che vengano utilizzate per finanziare nuove spese, si iscriverà al titolo IV un fondo anticipazione di liquidità (non impegnabile e non pagabile) destinato a confluire a fine esercizio nel risultato di amministrazione.
In sostanza ogni anno la quota del risultato di amministrazione corrispondente all'anticipazione di liquidità non impegnata dovrà essere applicata integralmente al bilancio di previsione e il fondo re-iscritto in parte spesa al netto della quota pagata nell'anno. È questo sicuramente l'aspetto più innovativo, in quanto si prevede che gli enti:
- iscrivano ogni anno in entrata nel bilancio tutta la quota del risultato di amministrazione accantonato per l'anticipazione di liquidità (es. 1.000);
- prevedano in spesa il capitolo destinato a dare copertura finanziaria alla spesa per il rimborso della quota capitale da restituire nell'esercizio (es. 33);
- per la differenza, accantonino in un apposito fondo iscritto in bilancio la quota destinata ad essere rimborsata negli esercizi successivi che, a fine anno, confluirà di nuovo nel risultato di amministrazione (es. 967). Tale fondo dovrà essere imputato alla missione 20-programma 03 (che secondo lo schema di bilancio all. 9 contempla anche il titolo IV dedicato al rimborso dei prestiti), utilizzando la stessa codifica prevista per il capitolo ordinario (U.4.05.01.01.001, qualora si tratti di anticipazione di liquidità concessa ai sensi del d.l. 35/2013 e successivi rifinanziamenti).

Nuovo prospetto degli equilibri
Pur non essendo impegnato, tale fondo viene evidenziato nel nuovo prospetto degli equilibri e concorrerà negativamente alla determinazione del risultato di competenza (che comprende, oltre ad avanzo/disavanzo e FPV, accertamenti e impegni), per rendere evidente il peso di tale accantonamento. Conseguentemente, per determinare l'equilibrio di bilancio che al risultato di competenza somma anche gli accantonamenti e le quote vincolate non impegnate, gli enti dovranno detrarre il fondo di anticipazione di liquidità, perché già considerato.
Per ciò che attiene la contabilità economico-patrimoniale la quota da restituire rappresenterà un debito che si ridurrà mano a mano che saranno effettuati i rimborsi. Le nuove regole trovano applicazione già a partire dall'esercizio in corso e, quindi, gli enti interessati dovranno apportare entro il 30 di novembre le opportune variazioni al bilancio di previsione 2019/2021. Ovviamente sono esonerati da tale gestione gli enti che hanno utilizzato l'anticipazione di liquidità per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in base all'articolo 2, comma 6, del Dl n. 78/2015.

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