Fisco e contabilità

Le verifiche dei requisiti nelle procedure negoziate sui mercati elettronici

di Luca Leccisotti (*) - rubrica a cura di Anutel

È acclarato che, dopo la fase istruttoria delle procedure negoziate svolte sul mercato elettronico, prima dell'aggiudicazione è necessario svolgere la verifica dei requisiti. Questa fase è fondamentale in quanto, in base all'articolo 32, comma 7, del codice Appalti, è previsto che l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
In pratica, se non viene istruita e approvata la verifica dei requisiti (e cristallizzato il momento con un atto a valenza esterna), non può definirsi il contratto d'appalto, in quanto non efficace.
Per quanto riguarda le procedure aperte, ossia quelle in cui il valore d'appalto è oltre la soglia comunitaria, il possesso dei requsiti richiesti dall'articolo 80 del Codice appalti vanno controllati tutti dalla stazione appaltante tramite la piattaforma AvcPass dell'Anac. Vige l'obbligo del controllo tramite detto sistema e non può essere derogabile.

La novità per gli acquisti «sotto soglia»
Per gli acquisti di beni e servizi sotto-soglia e cioè fino a 221mila euro Iva esclusa c'è una novità, non molto pubblicizzata ma che sta creando numerosi problemi, dopo l'entrata in vigore definitiva dello «Sblocca Cantieri».
Il comma 6bis, articolo 36, del nuovo codice appalti recita: «Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. omissis».
Quindi per quanto riguarda i mercati elettronici indicati dal comma 6 dello stesso articolo (la norma menziona unicamente il Mercato elettronico di Consip, ma ne sono abilitati tutti quelli delle Regioni di riferimento) ogni operatore economico che si vuole iscrivere in un bando previsto dal mercato elettronico di riferimento è il titolare della piattaforma che svolge i controlli in base all'articolo 80 del Codice Appalti. La particolarità è che se un Comune ha la propria piattaforma e la utilizza per le procedure negoziate quando il bene o servizio non è presente all'interno di esse, è onere del proprietario della piattaforma svolgere i dovuti controlli.
Molto particolare e fuorviante sembra essere il comma successivo, il 6ter dell'articolo 36. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici (comma 6) la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. Quali sono le novità? la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali; ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.
Bene, onere della stazione appaltante è verificare i requisiti economici e finanziari e quelli tecnico professionali. Naturalmente questi sono i particolari requisiti che ogni stazione appaltante è libera di richiedere nei suoi bandi. Il problema nasce con la seconda parte del comma: qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione in base al comma 6-bis, la verifica dei requisiti generali è fatta dalla stazione appaltante.
Come fa a sapere la stazione appaltante se l'operatore X è stato sottoposto alla verifica a campione di cui al comma 6bis? Questa è l'aspetto problematico, in quanto non possiamo sapere a priori se l'operatore economico X è stato sottoposto alle verifiche a campione.
Quindi come si fa? Abbiamo due possibilità: nell'istanza di partecipazione alla nostra procedura negoziata predisponiamo una dichiarazione simile: l'operatore economico è stato oggetto di controlli a campione da parte del mercato elettronico di riferimento? Così facendo, sappiamo a priori se detta verifica dobbiamo farla noi o richiederla al gestore della piattaforma. Oppure una volta individuato l'aggiudicatario, oltre alla verifica dei requisiti economici e tecnici, dobbiamo richiedere al gestore se ha effettuato controlli all'operatore economico in questione.
Fino a che i gestori dei mercati elettronici non creano sistemi per sapere in anticipo se i controlli sono stati fatti, abbiamo unicamente le possibilità sopra elencate per poter concludere l'istruttoria delle procedure negoziate, in linea con la normativa.

(*) docente Anutel e formatore Enti locali

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