Fisco e contabilità

Blocco della spesa per l’ente locale se il revisore non invia i questionari

di Vincenzo Giannotti

La legge 266/2015 impone all'organo di revisione dell'ente locale l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte stessa. L'omesso invio dei documenti comporta l'impossibilità, per i magistrati contabili, di poter effettuare i controlli in base all'articolo 148-bis del Tuel. La Corte dei conti siciliana (deliberazione n. 133/2019), in considerazione dell'omesso invio delle relazioni sui rendiconti 2016, 2017 e sul bilancio di previsione 2018-2020 da parte dell'organo di revisione, ha sanzionato un ente locale mediante il blocco della spesa (articolo 188, comma 1-quater del Tuel) ossia del divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, condizioni che il Comune è tenuto a rispettare e su cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare fino all'adempimento nel termine di sessanta giorni dalla notifica della deliberazione della Corte che ha accertato questa irregolarità contabile.

Le verifiche del collegio contabile
La verifica del dati contabili di un Comune, da parte del magistrato contabile istruttore, si è basata sulle risultanze dei bilanci inviati e sui rendiconti relativi agli anni 2014 e 2015. Da questi documenti trasmessi sono emerse alcune criticità quali l'elusione del patto di stabilità dell'anno 2014, la cancellazione di residui attivi e passivi in assenza di giustificazioni, dubbi sulla corretta determinazione del Fondo pluriennale vincolato e del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il mancato accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento non effettuato per rinnovi contrattuali con possibile emersione di debiti fuori bilancio e, infine, la determinazione di un risultato di amministrazione non attendibile. Secondo il collegio contabile, le criticità evidenziate sono fortemente amplificate dall'impossibilità della valutazione della situazione economico finanziaria dell'ente, a causa dell'omesso invio, da parte dell'organo di revisione contabile, dei questionari relativi ai più recenti documenti contabili (rendiconto 2016 e 2017, bilancio di previsione 2018-2020). Il collegio contabile siciliano ha ricordato che l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 266/2005 abbia previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. In altri termini, l'omesso invio dei questionari da parte dell'organo di revisione impedisce alla Corte di effettuare i controlli.

Le conseguenze
In base ai documenti disponibili, che hanno già rilevato importanti criticità e, nell'impossibilità di poter procedere a un'analisi completa da un punto di vista economico-finanziario dell'ente per mancata trasmissione dei questionari, il collegio contabile ha assoggettato l'ente alle limitazioni di spesa previste dall'articolo 188, comma 1-quater, del Tuel, disposizione questa che prescrive il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge, condizioni che il Comune è tenuto a rispettare e su cui l'organo di revisione deve attentamente vigilare. In questo caso spetterà all'organo di revisione rimuovere l'irregolarità contabile entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione, trasmettendo alla Corte l'adempimento richiesto ai fini della relativa verifica, mentre spetterà all'ente adottare le misure correttive per rimuovere le criticità contabili già evidenziate pur in assenza dei questionari.

La delibera della Corte dei conti siciliana n. 133/2019

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