Fisco e contabilità

L'«unbundling» fa i conti con la nuova tariffa rifiuti

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Un nuovo termine ancora poco conosciuto si sta affacciando nelle realtà contabili degli enti locali, a seguito delle recenti novità già introdotte dall'XI decreto di modifica dei principi contabili e delle novità in arrivo sul fronte della tariffa rifiuti (documenti Arera in consultazione). Si tratta di un'attività di «separazione contabile» dei comparti che compongono la spesa presa in esame che, per previsione normativa, dovrebbero essere individuabili all'interno della contabilità. Il progetto di riforma armonizzato si sa, ha reso i bilanci meno analitici rispetto a quelli precedenti, e ciò ha complicato l'attività di controllo degli organi esterni, evidenziando una necessità di informazione analitica che richiede l'individuazione di appositi capitoli in sede di Piano esecutivo di gestione, utili a ricostruire determinate situazioni.

Fondi accantonamento
Nello specifico si tratta di ricostruire l'alimentazione e l'utilizzo dei vari fondi (accantonati, destinati e vincolati) che confluiscono nel risultato di amministrazione presunto e definitivo dell'ente, allegando un elenco che contiene i capitoli di spesa da cui traggono origine gli stanziamenti di spesa che finanziano gli accantonamenti. Gli enti locali che, in base all'articolo 169, comma 3, del testo unico non adottano il Peg, indicheranno solo l'oggetto della spesa (e non il capitolo con la relativa descrizione). Ciò faciliterà i controlli perché renderà più chiara la composizione dei fondi, il reale calcolo del risultato di amministrazione degli enti e gli eventuali ripiani dei disavanzi di amministrazione.

Tariffa rifiuti
Sul fronte della tariffa rifiuti e dei documenti pubblicati da Arera - in consultazione sino al 16 settembre 2019 - è possibile prevedere che l'applicazione delle nuove regole richieda - come già avvenuto per il servizio idrico, per il gas e per l'elettricità - la separazione contabile dei comparti che compongono la spesa per il servizio rifiuti e che potranno essere considerate all'interno dei nuovi piani economico-finanziari. Anche in questo caso si tratterà di evidenziare, in sede di Peg, i capitoli ricompresi nei piani e che saranno oggetto di copertura da parte della nuova tariffa, che potrà avere anche natura corrispettiva. La riforma si pone l'obiettivo di rendere «i costi efficienti» e, per questo motivo, sarà necessario riconoscerli e valutarli. L'obbligo della separazione contabile potrebbe riferirsi a tutti i soggetti che operano nel settore rifiuti sotto qualsiasi forma giuridica: quindi non solo i soggetti che operano tramite una delle forme giuridiche previste dal codice civile per le imprese commerciali (ad esempio, società di capitali) ma anche quelli che operano tramite altre forme giuridiche quali, ad esempio, gli enti locali (manuale di contabilità regolatoria - Tiuc). Come ogni contabilità analitica, però, rimarrà il problema di individuare i driver di ribaltamento dei costi generali e delle funzioni operative condivise dell'ente, i quali non potranno che essere ricompresi all'interno di capitoli difficilmente separabili per comparti.
In conclusione, quindi, anche gli enti locali gestori potrebbero essere tenuti ad adottare un sistema di separazione contabile che consenta di rilevare dati analitici, verificabili e documentabili, in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte in modo separato, e quindi per ciascun comparto. Nell'attribuzione delle poste di bilancio anche il gestore pubblico dovrà infatti attenersi ad un ordine preciso che prevede innanzitutto l'attribuzione diretta alle attività o, in via subordinata, ai servizi comuni e alle funzioni operative condivise. Per tutte quelle voci in cui l'attribuzione diretta non fosse possibile, procederà ad un'attribuzione indiretta utilizzando i cost driver che saranno stabiliti dall'Autorita, per ciascun servizio comune e ciascuna funzione operativa condivisa, selezionati in modo da essere il più possibile rappresentativi.

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