Fisco e contabilità

Tosap, il solo nome della ditta nell'avviso di accertamento non comporta la nullità dell'atto

di Andrea Alberto Moramarco

La sola indicazione del nome della ditta nell'avviso di accertamento Tosaap/Cosap, in assenza cioè del nome dell'imprenditore, non è motivo di nullità, in quanto la ditta è elemento distintivo dell'impresa, a patto che ciò non ingeneri incertezza assoluta sulla persona fisica destinataria della pretesa tributaria.
Ad affermarlo è la Sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza n. 24544/2019.

Il caso
Protagonista della vicenda è un imprenditore, titolare di una ditta a cui aveva attribuito un nome di fantasia, il quale riceveva un avviso di accertamento per l'imposta pubblicitaria del 2013 (relativa alla presenza di frecce direzionali) a nome della ditta. L'imprenditore ricorreva contro l'atto impositivo dinanzi ai giudici tributari sostenendo che, poiché il nome di fantasia della ditta non corrispondeva a una società, l'atto impositivo avrebbe dovuto essere a lui indirizzato. Le Commissioni tributarie, provinciale prima e regionale poi, respingevano però l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, ricordando che l'impresa individuale ben può essere identificata anche con il nome della ditta.

La decisione
La questione arriva così in Cassazione, dove l'imprenditore cerca di avvalorare la sua tesi. La Suprema corte, tuttavia, laconicamente rigetta ogni suggestione e conferma il verdetto di merito. Per i giudici di legittimità, infatti, l'imposta pubblicitaria è riconducibile alla ditta, la quale è identificabile con il suo titolare.
Il Collegio ricorda che «la ditta non è essa stessa l'impresa, ma elemento distintivo dell'impresa cui non fa capo l'obbligazione tributaria», la quale «fa capo invece all'imprenditore, persona fisica». In sostanza, chiosa la Cassazione, l'identificazione dell'impresa avviene indifferentemente o con il nome della ditta o con quello del proprietario, potendo sussistere una nullità dell'avviso di accertamento solo nel caso in cui l'indicazione della ditta nel medesimo «generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria». Circostanza non riscontrabile però nella fattispecie.

La senteza della Corte di cassazine n. 24544

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