Fisco e contabilità

Sul budget resta da sciogliere il rebus di aliquote e regolamenti

di Pasquale Mirto

Nell'apprestare i bilanci 2020 i Comuni dovranno tener conto anche del nuovo regime di efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie, introdotto dal decreto crescita.
La prima novità attiene al sistema di pubblicazione di tutte le delibere regolamentari e tariffarie, che acquisiscono efficacia con la pubblicazione sul sito del Mef, esattamente come avviene oggi per Imu, Tasi e addizionale comunale all'Irpef.
In realtà, i Comuni erano già tenuti ad inviare al Mef tutte le proprie delibere tariffarie, sempre tramite il sito ministeriale, ma si trattava di adempimento finalizzato a permetterne l'eventuale impugnazione, per quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, del Dlgs n. 446/1997, non essendo tali delibere pubblicate dal Mef sul proprio sito. La novità dovrebbe risiedere nella possibilità per i contribuenti di poter visionare in un unico luogo informatico tutte le delibere adottate dal Comune, effettivamente non sempre facilmente accessibili dai siti web degli stessi.

Il decreto Crescita
Il decreto crescita prevede che a decorrere dal 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'Imu e dalla Tasi acquistano efficacia dalla data della pubblicazione a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. Dal canto suo, al Comune è assegnato il termine perentorio del 14 ottobre per l'invio al ministero.
Per i regolamenti e le delibere riguardanti l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco, invece, è previsto che questi acquisiscano efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul sito ministeriale, precisandosi ulteriormente che il ministero deve provvedere alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

I versamenti
Fini qui, l'obiettivo del legislatore è pienamente condivisibile. Diverso è però il giudizio per le modifiche recate ai versamenti. La normativa dispone ora che per i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'Irpef, dall'Imu e dalla Tasi la cui «scadenza è fissata dal Comune» prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune dopo il 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, «a saldo» dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
Qui la normativa si presta a diverse letture. Il primo dubbio riguarda il riferimento ai tributi la «cui scadenza è fissata dal Comune», prima del 1° dicembre. Se ne dovrebbe desumere che per i tributi la cui scadenza è fissata per legge prima del 1° dicembre possono continuarsi ad applicare le tariffe aumentate anche prima del 1° dicembre. Tale circostanza si può verificare per l'imposta di pubblicità e la Tosap, ma a condizione che il Comune non abbia regolamentato una diversa data. Tuttavia, per esempio per l'imposta di pubblicità, se il Comune ha prorogato la scadenza dal 31 gennaio al 31 marzo, nulla dovrebbe essere cambiato per la pubblicità temporanea e il diritto sulle affissioni, per i quali dovrebbero quindi continuarsi ad applicare le ordinarie regole di versamento.
Da tali incertezze, il Comune potrebbe districarsene modificando il proprio regolamento, riportando la scadenza alla tempistica di legge.
Diverso è il discorso per la Tari, per la quale le scadenze sono fissate dal Comune. In questo caso occorrerebbe modificare gli atti deliberativi prevedendo la scadenza di una rata dopo il 1° dicembre, anche per poter accertare nel bilancio comunale l'intera entrata.

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