Fisco e contabilità

Progettazioni di parte corrente, le modalità di finanziamento

di Marco Rossi

Avanzo, proventi concessori ed entrate correnti anche non ripetitive costituiscono le principali leve a disposizione delle amministrazioni pubbliche locali per finanziare il «parco progetti» laddove si tratti del primo livello di progettazione da iscrivere nell'ambito delle spese correnti.
La modifica al principio applicato recata dal decreto Mef del 1° marzo 2019, destinato a operare a regime anche per l'attività di riaccertamento 2019 ha avuto anche il merito di definire il trattamento contabile delle spese di progettazione e in particolare i presupposti che ne consentono l'iscrizione in conto capitale laddove si tratti del livello minimo legato alla fattibilità tecnica ed economica.

Spesa per livello minimo di progettazione
È così chiarito, ora, che la spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera relativa.
In tale caso, l'iscrizione della spesa nella parte investimenti è condizionata all'individuazione, da parte dei documenti di programmazione dell'ente concernenti la realizzazione delle opere pubbliche (Dup), in modo specifico, dell'investimento da eseguire con le correlate modalità di copertura finanziaria.
Di converso, la spesa va inserita nell'ambito della gestione corrente, con un effetto certamente penalizzante dal punto di della gestione finanziaria, considerando le rigidità e le problematiche che caratterizzano tale segmento del bilancio.
Nondimeno, nella prospettiva della ricerca delle possibili fonti di copertura finanziaria, merita di essere valorizzata la circostanza che sia spesa non ricorrente, con la conseguenza che sono utilizzabili le risorse con eguale caratteristica, come le entrate correnti non ripetitive (per esempio – come da allegato 7 – le entrate da recupero dell'evasione) e si può certamente impiegare l'avanzo di amministrazione disponibile, in qualsiasi parte dell'esercizio, trattandosi di spese a carattere non permanente.
Anzi, va osservato – in proposito – che talora gli enti hanno difficoltà a dare dimostrazione della destinazione delle risorse non ricorrenti al finanziamento di spese non ricorrenti, considerando la forte rigidità che caratterizza la gestione finanziaria nella prospettiva di attestare la sussistenza dei necessari equilibri qualitativi.

I proventi delle concessioni per finanziare la progettazione
Peraltro, non va dimenticato che in base alla previsione contenuta nella legge n. 232/2016, pure i proventi concessori possono essere destinati al finanziamento di spese per la progettazione di opere pubbliche, con un'opzione che favorisce altresì e congiuntamente la quadratura della parte corrente.
In proposito, tra l'altro, si è espressa anche la Commissione Arconet con la Faq n° 28, che ha chiarito che la disposizione in questione individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente, con la conseguenza che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenta un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese.
È importante sottolineare, al riguardo, che l'alimentazione del «parco progetti» è un'opportunità per le amministrazioni (anche se il finanziamento avviene nell'ambito della parte corrente), posto che consente non solo di effettuare l'iscrizione nel piano delle opere pubbliche, ma talvolta consente l'acquisizione di risorse ulteriori in conto capitale da destinare al finanziamento delle opere pubbliche, per esempio attraverso la partecipazione a bandi e avvisi.

In conclusione
Va sottolineato, in conclusione, che occorre prestare attenzione all'eccessivo ricorso a tale soluzione e a tale modalità, considerando che talora la magistratura contabile ha contestato la possibile configurazione di un danno erariale in presenza di progetti non seguiti dall'effettiva realizzazione di opere pubbliche.

Il Dm Economia del 1° marzo 2019

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