Fisco e contabilità

Imposta di bollo sul Mepa, obbligo fin dall'inizio

di Luca Leccisotti

I contratti stipulati sul mercato elettronico, secondo le varie modalità procedurali e anche gli appalti fino a 40mila euro, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine e non quindi in caso d'uso, secondo l'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento del tributo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Torna su queste posizioni l'agenzia delle Entrate con la risposta a un interpello n. 370/2019.

I precedenti interpretativi
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 96/E del 2013 ha decretato che qualsiasi contratto stipulato sul mercato elettronico, ordine diretto concluso, richiesta di offerta conclusa e ovviamente sia adesione a convenzione che stipula di trattativa diretta, era soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo di 16 euro ogni 4 facciate o 100 righe.
L'agenzia delle Entrate ha ritenuto che questi documenti si sono formati nell'ambito di una particolare procedura prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del Mepa.
Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione eccetera e, pertanto, questo documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato a imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972.
La maggior parte degli enti locali erano corsi ai ripari implementando procedure che rimandavano al fornitore l'onere di dimostrare alla pubblica amministrazione l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Con l'interpello 954-15/2017 le Entrate hanno cambiato linea affermando che i contratti di valore inferiore ai 40 mila euro stipulati con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio non scontano l'imposta di bollo, se non in caso di registrazione. L'articolo 32, comma 14 del Dlgs 50/2016 stabilisce che in questi casi il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.
Un Comune aveva chiesto se la procedura che si concretizzava nell'invio di un atto unilaterale, nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile dell'ufficio competente, con trasmissione tramite posta elettronica certificata al fornitore aggiudicatario, possa rientrare nella fattispecie regolata dall'articolo 24 della tariffa allegata al decreto sull'imposta di bollo, che ne prevede l'applicazione solo in caso d'uso (quindi solo in caso di registrazione). In applicazione di questa previsione l'agenzia delle Entrate aveva concluso che il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso (ovvero quando gli atti sono presentati all'ufficio delle entrate per la registrazione).
Con l'interpello 956-571/2018, l'agenzia delle Entrate ha creato diversi dubbi interpretativi, in quanto ha lasciato intendere che tutti i contratti stipulati nel mercato elettronico erano assoggettati a imposta di bollo. Non solo in caso d'uso quindi e unicamente in caso di registrazione. Ha creato di fatto però un nuovo principio, l'obbligo solidale con il fornitore per l'adempimento dell'imposta: l'articolo 8 del Dpr 642/1972, stabilisce che «Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario».
Quindi solo nel caso sia lo Stato, l'imposta di bollo non può mai essere a suo carico. In altri casi quindi, tipo gli enti locali, l'imposta di bollo può essere posta a carico del fornitore, ma il Comune è obbligato in solido al pagamento dell'imposta qualora l'ente non ha regolato.

La posizione attuale
Sulla scia creata dall'interpello precedente, l'agenzia è intervenuta nuovamente con la risposta n. 370/2019. L'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine per le «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti», mentre l'articolo 24 della stessa tariffa dispone l'applicazione dell'imposta di bollo per gli «Atti e documenti di cui all'articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all'articolo 1341 del codice civile…».
L'articolo 53 delle regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione Consip Spa, versione 7.0, al comma 3 dispone che «il soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norma sull'imposta di bollo». L'agenzia delle Entrate ha concluso ritenendo che i contratti stipulati sul mercato elettronico, secondo le varie modalità procedurali e finanche gli appalti fino a 40 mila euro, sono soggetti al tributo fin dall'origine, e non quindi in caso d'uso, in forza dell'articolo 2 della tariffa che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Risposta interpello agenzia delle Entrate n. 370/2019

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