Fisco e contabilità

Preventivi, accantonamenti e vincoli: così l'avanzo influenza i nuovi equlibri

di Daniela Ghiandoni ed Elena Masini

L'introduzione dei nuovi equilibri di bilancio disposta dal Dm 1° agosto 2019 rivoluziona la gestione delle risorse del bilancio e richiederà ai responsabili finanziari lo sviluppo e il perfezionamento di nuove tecniche contabili, necessarie per garantire il pareggio di competenza. Decenni di regole imposte dai vincoli di finanza pubblica, in cui l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione era contingentata dagli spazi finanziari disponibili o concessi, hanno fatto maturare la consapevolezza che applicare avanzo fosse una soluzione contabile «eccezionale» da centellinare, una deroga alla regola fondamentale del pareggio costituzionalmente codificato per cui le spese dell'esercizio dovrebbero essere coperte da entrate di competenza. A riprova di ciò ci sono i limiti imposti dall'ordinamento circa l'applicazione dell'avanzo per finanziare le spese. Questo principio deve essere completamente ripensato, alla luce dei meccanismi di calcolo che sottendono ai nuovi equilibri di bilancio.

L'applicazione dell'avanzo al bilancio di previsione
Il nuovo prospetto prevede che l'avanzo applicato al bilancio concorra positivamente agli equilibri. Esso infatti costituisce un addendo nei tre nuovi saldi (risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo) che, dal rendiconto 2019, dovranno essere determinati dagli enti. Considerazione fondamentale per comprendere appieno le implicazioni contabili di questa nuova regola è che i prospetti intendono per "avanzo" quello applicato al bilancio, vale a dire l'importo che ciascun ente iscrive in fase di previsione ovvero in variazione come prima voce dell'entrata, a pareggio della spesa dallo stesso finanziata, anche se non concretamente utilizzato. Ciò sta a significare che l'ente consegue un beneficio (in quanto il saldo finale aumenta) solamente per effetto dell'applicazione al bilancio di una quota di avanzo di amministrazione, a prescindere dal fatto che la spesa che lo stesso va a finanziare venga poi impegnata a fine anno. In pratica siamo di fronte a una radicale inversione di tendenza rispetto al passato, quando l'applicazione dell'avanzo peggiorava il saldo e, qualora l'ente avesse ottenuto spazi, se le quote di avanzo applicato non fossero state utilizzate per le spese a cui erano preordinate, tale avanzo non avrebbe migliorato il saldo.

L'accantonamento o il vincolo di quote nel risultato di amministrazione
Se l'applicazione dell'avanzo di amministrazione al bilancio di previsione sortisce effetti positivi, vediamo ora cosa accade agli equilibri nel caso in cui l'ente decida di accantonare o vincolare quote nel risultato di amministrazione. Nel nuovo prospetto degli equilibri gli enti sono chiamati a valorizzare con il segno negativo (con conseguente penalizzazione sul saldo) le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione prodotte nell'esercizio di competenza. Più in particolare:
a) in base a quanto indicato nel prospetto a.1 dedicato alla determinazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione, gli enti portano in detrazione del saldo di competenza le quote accantonate stanziate nella missione 20 del bilancio di previsione (colonna c) del prospetto), a eccezione del fondo di riserva. Opportunamente, però, il prospetto tiene anche in considerazione le variazioni degli accantonamenti disposte in sede di rendiconto, in quanto gli enti (nella colonna d) devono inserire gli incrementi o le diminuzioni degli accantonamenti rispetto al calcolo automatico che si ottiene partendo dagli accantonamenti al 31/12 dell'esercizio precedente (+), dalle quote applicate al bilancio di previsione (-) e dagli accantonamenti stanziati nel bilancio (+). Se, ad esempio, l'ente aveva accantonato a fondo rischi contenzioso nel rendiconto 2018 la somma di 100, nel bilancio di previsione lo stanziamento era 20, a rendiconto 2019 si potrà confermare la somma di 120 (100+20) e, in questo caso, i 20 finanziati dalla competenza graveranno sull'equilibrio, oppure potrà variare tale importo. Con effetti diametralmente opposti a seconda che la variazione sia positiva o negativa. Infatti, se invece di 120 l'ente ritiene di accantonare al 31 dicembre 110, per una valutazione di minore rischio, la riduzione dell'accantonamento aumenterà il saldo. Se invece l'ente ritiene di aumentarlo, ad esempio a 150, utilizzando 30 dall'avanzo libero non ancora applicato, il saldo diminuirà. Questa impostazione è valida per tutti gli accantonamenti, a eccezione del fondo crediti di dubbia esigibilità, perché per questa voce le colonne c) e d) vengono valorizzate partendo dall'importo determinato a rendiconto.
b) in base a quanto indicato nel prospetto a.2 dedicato alla determinazione delle quote vincolate, negli equilibri di bilancio confluiscono le risorse vincolate non impegnate prodotte dalla competenza che sono così calcolate:
• avanzo vincolato applicato al bilancio (+)
• entrate vincolate accertate in competenza (+)
• impegni di competenza o fondo pluriennale vincolato finanziati da avanzo o da entrate vincolate di competenza (-);
• economie di spesa da impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato al 1/1 (+)
La somma algebrica così ottenuta viene portata in detrazione del risultato di competenza, al fine di determinare gli equilibri di bilancio. Come si può notare, non viene considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata al 1/1 e, quindi, non devono essere considerati nel calcolo gli impegni di competenza e il fondo pluriennale vincolato di spesa finanziati dal fondo pluriennale vincolato iniziale. Ciò costituisce una ulteriore complicazione nei già intricati calcoli degli equilibri, che metterà a dura prova i servizi finanziari.
Non rilevano, invece, sul saldo le quote di avanzo libero o destinato che, a rendiconto, si producono in aumento o in diminuzione rispetto all'anno precedente. In conclusione, mentre l'applicazione al bilancio di avanzo libero e destinato non impegnato aumenta il saldo e migliora gli equilibri di competenza, l'ulteriore accantonamento di risorse a rendiconto rispetto a quelle disponibili penalizza il saldo, in quando si presume che tale incremento venga sempre finanziato con risorse di competenza. È evidente quindi come la nuova impostazione richieda agli enti di anticipare almeno a novembre la valutazione degli accantonamenti, al fine di effettuare le opportune variazioni di bilancio e garantire il mantenimento degli equilibri;

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