Fisco e contabilità

Addio ai limiti di spesa sulla formazione dal 2020

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Finalmente, con decorrenza 1° gennaio 2020 cesseranano di applicarsi nei confronti degli enti locali le norme di contenimento e di riduzione della spesa di formazione. È una delle importanti novità contenute nel decreto legge n. 124/2019 (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 29 novembre).

Il decreto legge 78/2010, che disciplina tutta una serie di obblighi di riduzione di spesa relativi ad attività tipiche della pubblica amministrazione, ha previsto anche per l'attività formativa un limite specifico (articolo 7, comma 13). La disposizione prevede, infatti, che per queste attività la spesa annua «deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009». Ciò ha comportato inevitabilmente una contrazione dell'attività formativa in un periodo nel quale i continui mutamenti normativi e organizzativi ne avrebbero imposto un'estensione.

La formazione del personale riveste un ruolo di primo piano nei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, tant'è che di recente nel contratto nazionale di lavoro del comparto delle funzioni locali del 21 maggio 2018 (articolo 49-bis) ne viene rimarcata l'importanza.

In questi anni a cercare di mitigare gli effetti di una norma così stringente sono intervenute numerose sezioni regionali della Corte dei Conti. In particolare, i magistrati contabili hanno escluso dai limiti di spesa la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione sulla base degli indirizzi forniti dai piano nazionale, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione interamente finanziata nel 2009 attraverso contributi esterni e numerose altre casistiche.

Una prima e timida apertura di natura legislativa all'eliminazione del vincolo posto sulla formazione è contenuta nell'articolo 21-bis del Dl 50/2017. In particolare la disposizione (valida solo per i Comuni e le loro forme associative, non per le Regioni e le Province) prevede la possibilità di finanziare liberamente le attività di formazione dei dipendenti pubblici senza tener conto del limite del 2009 a condizione che venga approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e in equilibrio.

Il decreto fiscale ha previsto al comma 2 dell'articolo 57 che «a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». A questo punto non resta che attendere la conversione in legge del decreto fiscale prima di portare finalmente in soffitta una norma che ha ingessato in questi anni gli enti locali.

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