Fisco e contabilità

Manovra, confermati fino al 2024 i contributi per investimenti «verdi» - Slitta a fine anno l’inizio lavori 2019

di Patrizia Ruffini

Confermati fino al 2024 i contributi per l'efficientamento energetico con un calendario più agevole, mentre per l'anno 2019 arriva la proroga del termine per l'avvio dei lavori al 31 dicembre (dal 31 ottobre) con la conversione del decreto legge per la tutela del lavoro e le crisi d'impresa (Dl 101/2019).

L'articolo 8 del disegno di legge di bilancio 2020 bollinato dalla Ragioneria Generale dello Stato prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, un fondo di 500 milioni di euro annui destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico (compreso quello dell'illuminazione pubblica, il risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) e di sviluppo territoriale sostenibile (compresi interventi di mobilità sostenibile, per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

Entro il 31 gennaio 2020, secondo il nuovo calendario, il ministero dell'Interno assegnerà i fondi e, entro il 10 febbraio, li comunicherà ai Comuni. I contributi attribuiti varieranno in proporzione alla popolazione residente (alla data del 1° gennaio 2018) da 50mila euro, previsti per i Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, a 250mila euro per quelli con più di 250mila abitanti (70mila nella fascia fra 5 e 10mila abitanti, 90mila per la fascia da 10 a 20mila abitanti; 130mila nella fascia da 20 a 50mila abitanti; 170mila nella fascia da 50 a 100mila abitanti, 210mila nella fascia da 100 a 250mila abitanti).

Il Comune beneficiario del contributo dovrà iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Con i fondi potranno essere realizzati uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle opere pubbliche.

Il 50 per cento dei contributi sarà erogato dopo la verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e il restante 50 per cento dopo la trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o il parziale utilizzo del contributo determineranno, entro il 31 ottobre, la revoca totale o parziale del contributo. Le somme revocate saranno ri-assegnate ai Comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al termine del 15 settembre, dando priorità a quelli con data di inizio lavori meno recente e non oggetto di recupero. La scadenza per l'inizio dei lavori per le ulteriori riassegnazioni è fissata per il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Gli interventi realizzati dai Comuni saranno monitorati attraverso il sistema previsto dal Dlgs 229/2011, ove le opere saranno da classificare sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020». Sono altresì previste verifiche a campione da parte del ministero dell'Interno, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture.

I municipi dovranno poi pubblicare nella sezione « Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche, la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e le opere a cui esso è stato destinato. I sindaci dovranno anche informare il consiglio comunale nella prima seduta utile.

Intanto, il termine di inizio dei lavori relativo alla realizzazione di opere pubbliche finanziate con i contributi efficientamento energetico e sviluppo sostenibile dell'anno 2019, inizialmente fissato al 31 ottobre, è stato prorogato al 31 dicembre 2019, dall'articolo 15 della legge 128/2019, di conversione del decreto legge 101/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019.

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