Fisco e contabilità

Comuni «polvere», la scelta di non approvare il consolidato va formalizzata e inviata alla Bdap

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La redazione del bilancio consolidato per gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti è stata resa facoltativa dall'articolo 233-bis del Tuel, così come modificato dall'articolo 1, comma 831, della legge 145/2018. La scelta è stata influenzata dalle problematiche riscontrate dai Comuni «polvere» con l'aggiornamento della loro dotazione informatica, che ha comportato sia costi di fornitura sia ore lavoro del personale che vengono sottratte ad altri adempimenti piu essenziali.

Il punto 3.1 del principio contabile allegato n. 4/4 al Dlgs 118/2011 prevede che, nel caso non esistano enti o societa controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto debba riportare che l'ente non procede all'approvazione del bilancio consolidato, dandone evidenza distinta rispetto al rendiconto, secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. Ma nel caso in cui l'ente, pur ricorrendo le condizioni per l'approvazione del consolidato, avesse deciso di non predisporlo in forza del comma 831 della legge 145/2018, sarebbe necessaria l'adozione di uno specifico atto deliberativo per esercitare la facoltà di non redigerlo? E in caso di risposta affermativa, risulterebbe necessario inviare l'atto alla Bdap?

Va precisato che il beneficio concesso ai piccoli enti rimane comunque una scelta esercitabile dai loro organi consiliari, i quali potrebbero invece ritenere indispensabile poter utilizzare la fonte informativa rappresentata daquella tipologia di rendicontazione. Per questo motivo la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nelle linee guida approvate con deliberazione n. 18/2019, ha previsto che sia onere di questi enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione consiliare, in cui deve essere adeguatamente motivato che gli elementi offerti dalla contabilità finanziaria assolvono compiutamente alle finalità informative ritenute necessarie.

A seguito dell'adozione di questo provvedimento, poi, è previsto che l'ente invii comunque la delibera alla Bdap, al fine di informare che l'ente ha scelto di esercitare la facoltà di non provvedere all'adozione del consolidato e che il mancato invio della delibera, quindi, non è inerente a una situazione di ritardo o di inadempimento che sarebbe sanzionato con il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

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