Fisco e contabilità

Manovra/2 - Il limite dell'anticipazione di tesoreria risale a cinque dodicesimi

di Patrizia Ruffini

Il limite dell'anticipazione di tesoreria tornerà a cinque dodicesimi. L'articolo 68 del disegno di legge di bilancio 2020 prevede che al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria (comma 1 dell'articolo 222 del Dlgs 267/2000) è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Negli ultimi anni per agevolare il rispetto dei tempi di pagamento il limite massimo previsto dall'articolo 222 del Tuel è stato sempre modificato. Fino al 31 dicembre 2018 le continue deroghe annuali (intervenute sull'articolo 2, comma 3-bis, del dl 4/2014) hanno elevato il suddetto limite a cinque dodicesimi. Fino al 31 dicembre 2019, invece, la legge 145/2018 (articolo 1, comma 906) lo ha aumentato da tre a quattro dodicesimi.

Queste anticipazioni di tesoreria, che non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità, sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate (titolo 7 delle entrate e titolo 5 delle spese).

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse. Per consentire la contabilizzazione al lordo gli stanziamenti di spesa riguardanti i rimborsi delle anticipazioni non hanno carattere autorizzatorio.

Gli enti che non riescono a restituire entro fine anno l'importo dell'anticipazione ottenuta dal tesoriere, rilevano al titolo 5 della spesa un residuo passivo di importo pari a quello non rimborsato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione. L' importo è rappresentato nella voce Debiti da finanziamento verso banche e tesoriere dello stato patrimoniale. Mentre il fondo cassa finale risulta pari a zero.

La Commissione Arconet nella riunione di lavoro del 14 marzo 2018 si è espressa sulle modalità di contabilizzazione della chiusura contabile dell'anticipazione di tesoreria effettuata alla prima data utile del nuovo esercizio. Occorre quindi procedere all'accertamento dell'entrata derivante dall'anticipazione di tesoreria utilizzata alla data del 1° gennaio e ad impegnare per lo stesso importo il rimborso; è necessario poi effettuare, con regolazione contabile, emettendo il mandato in c/residui e la reversale in c/competenza, sul titolo dell'anticipazione di tesoreria.

Sempre in tema di anticipazione di tesoreria la proposta dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locale di modifiche del Tuel riguardanti il servizio di tesoreria, prevede l'inserimento di un comma 4 all'articolo 222 del Tuel «Non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento sulle anticipazioni di tesoreria».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©