Fisco e contabilità

Adempimenti contabili di fine esercizio e novità del Ddl bilancio

di Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Il mese di novembre rappresenta un periodo importante sia dal punto di vista della programmazione di bilancio sia per gli ultimi adempimenti dell'esercizio in corso.
L'armonizzazione contabile ha anticipato l'assestamento al 31 luglio, anziché al 30 novembre, ma questa data rappresenta, (come disciplinato dall'articolo 175, comma 3), sempre un limite alla possibilità di variazioni di bilancio di competenza consiliare, previste dal comma 2 dello stesso articolo. Sono fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:
• l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
• l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
• l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato e accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
• quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
• le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
• le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
• le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
Il consiglio comunale eventualmente potrà ratificare nel mese di dicembre le variazioni di bilancio adottate d'urgenza dalla giunta comunale (sempre entro la data del 30 novembre 2019) ai sensi dell'articolo 42, comma 4.
Si ricorda che nel mese di dicembre, rispetto a quanto già indicato, sono ulteriormente possibili:
• le variazioni al piano esecutivo di gestione entro il 15 dicembre (articolo 175, comma 9 Tuel);
• i prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali, essendo di competenza dell'organo esecutivo possono essere deliberati sino al 31 dicembre (articolo 176 Tuel);
• inoltre non necessitano di atto di variazione gli adeguamenti degli stanziamenti di spesa relativi alle partite di giro e servizi conto terzi.

Le verifiche del revisore
L'organo di revisione deve verificare che l'ente rispetti contabilmente il principio della competenza finanziaria potenziata. In ottemperanza a ciò è fortemente consigliato, senza attendere il riaccertamento ordinario dei residui per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, approvare le opportune variazioni di esigibilità con determina dirigenziale entro il 31/12 e recepire già queste previsioni (Fpv di entrata 2020 e relativi stanziamenti di spesa) nello schema di bilancio 2020-2022 in corso di approvazione.
Un'altra possibilità consiste nel riaccertamento parziale dei residui da effettuare con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, ma è possibile solo al fine di una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati a entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa.

Ddl bilancio
Lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 che la giunta comunale si appresta ad approvare entro il 15 novembre non potrà ancora recepire le novità normative previste dal Ddl bilancio in iter parlamentare, ma dovrà essere redatto in base alla legislazione vigente. Pertanto ad esempio la possibilità prevista dall'articolo 68 di incrementare da tre a cinque dodicesimi il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del Dlgs 267/2000 (Tuel), non potrà essere inserita nello schema di bilancio. Così come non potrà ancora essere prevista l'eliminazione della Tasi e l'unificazione con l'Imu, in merito a ciò il comma 42 dell'articolo 95 del Ddl consente agli enti una finestra temporale fino al 30 giugno 2020 per approvare le delibere concernenti le aliquote e il nuovo regolamento dell'imposta, e conseguentemente per l'adeguamento delle previsioni di bilancio. Queste deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio avranno effetto dal 1° gennaio 2020.
Il pagamento della nuova Imu potrà essere effettuato, oltre che con le consuete modalità del modello F24 e del bollettino postale, anche con la piattaforma PagoPa, è importante sottolineare che entro il 31 dicembre 2019 tutti i pagamenti delle pubbliche amministrazioni dovranno essere resi disponibili attraverso la piattaforma PagoPA, così come stabilito dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, modificato dall'articolo 8 comma 4 del Dl 135/2018.

Gli organismi partecipati
Si ricorda infine che entro il 31 dicembre 2019 il consiglio comunale deve deliberare la ricognizione ordinaria degli organismi partecipati, (articolo 20 Dlgs 175/2019), l'organo di revisione è tenuto a verificarne l'adempimento nonostante che su questa deliberazione non sia obbligatorio il parere dell'organo di revisione salvi i casi rientranti nel comma 1, lettera b), comma 3 dell'articolo 239 del Tuel («modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni»).

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