Fisco e contabilità

Rebus approvazione dei piani finanziari e delle tariffe dei rifiuti

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La deliberazione dell'autorità di regolazione di energia reti e ambiente (Arera) n. 443/2019 ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (Mtr). Molte sono le novità apportate rispetto al previgente e peraltro non del tutto codificato sistema di costruzione dei piani finanziari, novità che hanno senz'altro il pregio di dettare regole precise e uniformi su tutto il territorio nazionale, oggi caratterizzato da situazioni estremamente variegate per quanto attiene all'organizzazione del servizio integrato dei rifiuti.

La compatibilità con i tempi di approvazione del bilancio
È stata sollevata dall'Anutel la problematica dell'incompatibilità dell'applicazione delle nuove regole, che richiedono un adeguato periodo di studio e approfondimento, con la tempistica dell'approvazione del bilancio degli enti locali. Va infatti rammentato che, secondo le disposizioni del testo unico degli enti locali, la deliberazione delle tariffe Tari rappresenta un allegato obbligatorio al bilancio di previsione il quale, a sua volta, presuppone l'approvazione del piano economico finanziario (articolo 1, comma 183, legge 147/2013). Considerando la pletora di soggetti che devono intervenire nel procedimento (soggetti gestori, Comuni, enti di governo degli ambiti territoriali - Egato e Arera), la conclusione dello stesso nel breve periodo che ormai separa gli enti dalla scadenza del deposito degli schemi di bilancio appare una mera utopia. Proprio per questo l'Autel ha già formalmente presentato ai ministri e ai presidenti delle commissioni parlamentari competenti la richiesta di proroga dell'entrata in vigore delle nuove regole al 2021.

La procedura di approvazione dei piani economico finanziari
Tra gli aspetti che meritano un chiarimento occorre sottolineare la disciplina della procedura di approvazione dei piani economico-finanziari e delle tariffe.
Fino a quest'anno i soggetti competenti sono stati pacificamente individuati dall'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, in base al quale il piano finanziario deve essere redatto dal soggetto gestore del servizio rifiuti e approvato dal consiglio comunale o dall'autorità competente a norma di legge. Quindi il medesimo consiglio comunale è tenuto all'approvazione delle tariffe della Tari.
L'articolo 6 della deliberazione n. 443/2019 disciplina la procedura di approvazione, stabilendo, come già oggi previsto, che il piano economico finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, seguendo le regole del Mtr e dallo stesso inviato all'ente territorialmente competente. Quest'ultimo è l'ente di governo dell'ambito ottimale, laddove costituito e operativo (in Italia su 57 ambiti territoriali ci sono 15 Egato istituiti e operativi e 20 parzialmente operativi), mentre in caso contrario è la Regione o Provincia autonoma o altro ente competente secondo la normativa vigente.
Quindi se la situazione appare chiara nel caso di Egato istituiti e operanti, più complessa è la situazione negli altri ambiti dove occorre comprendere chi sia il soggetto competente, la cui individuazione è rimessa alle norme regionali o, in ultima istanza da individuarsi nel Comune. Secondo la norma dell'articolo 6 citato l'ente competente deve provvedere alla validazione del piano economico finanziario (Pef), ossia alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Pep.
Peraltro, la norma non prevede una competenza esclusiva dell'ente territorialmente competente sulla procedura di validazione, consentendo che la stessa sia svolta anche da un soggetto dotato di profili di terzietà rispetto al gestore. Quindi l'ente adotta le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere la predisposizione del Pef e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi all'Arera. Quest'ultima verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione e, in caso di esito positivo, approva.
La norma appare piuttosto criptica. In primo luogo non specifica se, terminata la validazione da parte dell'ente territorialmente competente o di altro soggetto terzo, quest'ultimo ente approvi il Pef, come invece previsto ancora oggi dal comma 183 dell'articolo 1 della legge 147/2013, disposizione che la disciplina di Arera non sembra in grado di superare. Tuttavia ciò potrebbe ricavarsi implicitamente dal periodo dell'articolo 6 che recita: «sulla base della normativa vigente, l'ente territorialmente competente, assume le pertinenti determinazioni…» in secondo luogo, occorre capire chi sia il soggetto competente a validare e approvare il Pef in assenza dell'autorità di governo istituita e operativa. La lacuna può essere colmata dalle singole norme regionali, rammentando che in mancanza la legge rimette comunque la competenza in capo al consiglio comunale.

L'approvazione delle tariffe
Infine, occorre chiarire l'iter di approvazione delle tariffe della Tari. L'articolo 6 della deliberazione afferma che l'ente territorialmente competente trasmette all'autorità i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono l'attività di gestione. Se la norma intende riferirsi ai corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinati ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione, vale a dire di quelli calcolati sulla base del Dpr 158/1999 (ma si dimentica il metodo alternativo di calcolo delle tariffe Tari ancora oggi previsto dalla legge), si tratterebbe, nel caso di adozione da parte del Comune del modello tributario, delle tariffe della Tari.
Tuttavia si dubita fortemente che l'ente territorialmente competente diverso dal Comune possa determinare i «corrispettivi» del servizio (vale a dire, seppure impropriamente definite, le tariffe della Tari), considerato che la competenza alla loro approvazione è espressamente rimessa dalla norma speciale tributaria al consiglio comunale, disposizione che, stante la sua specialità, non può ritenersi superabile dalla previsione dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del Dl 138/2011. In base a quest'ultima norma l'ente di governo dell'ambito territoriale provvede alla determinazione delle tariffe all'utenza dei servizi di rilevanza economica a rete, tra cui i rifiuti, tuttavia per quanto di competenza. Siffatta competenza può rinvenirsi invece nel caso delle tariffe della tariffa corrispettiva.
Salvo che la norma dell'articolo 6, riferendosi ai «corrispettivi» non avesse voluto riferirsi ad altro, come ad esempio ai corrispettivi spettanti ai gestori ad esempio degli impianti di trattamento e smaltimento.
Inoltre, la norma dell'articolo 6 specifica che l'Arera approva gli atti trasmessi. L'articolo 1, comma 527, lettera h), della legge 205/2017 rimette all'autorità l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dei gestori degli impianti di trattamento.
Tuttavia si dubita che questa norma possa assegnare la competenza di Arera ad approvare le tariffe della Tari, sia per la sopra evidenziata specialità della norma tributaria e sia perché la stessa disposizione della legge 205/2017 specifica che l'approvazione riguarda le tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi della legislazione vigente. Che come abbiamo visto però sembra limitare la competenza di questi enti alle sole tariffe aventi natura corrispettiva.

Chiarimenti necessari
Insomma un bel rompicapo che si auspica sia rapidamente chiarito, anche considerando che i tempi di approvazione da parte di Arera di migliaia di piani finanziari e di tariffe definite a livello nazionale potrebbe compromettere la riscossione del tributo. Salvo che la norma del comma 6 dell'articolo 6 più volte citato, allorquando afferma l'applicazione (provvisoria?) dei «prezzi massimi del servizio» determinati dall'ente territorialmente competente nelle more dell'approvazione da parte dell'Arera, non intenda anche riferirsi alle tariffe addebitate agli utenti. I quali si troverebbero però esposti a possibili e futuri conguagli, tutt'altro che agevoli da applicare nel settore dei rifiuti, ben diverso da quello elettrico o idrico se non altro per il prelievo tributario che lo finanzia.

(*) Vicepresidente Anutel e docente Anutel

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