Fisco e contabilità

Unificazione Imu-Tasi, resta da sciogliere il nodo delle doppie case dei coniugi in Comuni diversi

di Giuseppe Debenedetto

La bozza della legge di bilancio 2020 all'esame del Senato prevede, tra le tante novità, l'unificazione dell'Imu e della Tasi, eliminando un inutile doppione e semplificando così la vita a Comuni e contribuenti. La riforma ha inoltre il pregio di chiarire diversi aspetti, ma anche il difetto di lasciare irrisolte alcune questioni.

Tra i chiarimenti si segnala, relativamente ai comodati, che l'ambiguo riferimento al possesso di un solo immobile del comodante viene sostituito dal possesso di una sola abitazione. Sul concetto di immobile era sorto un problema interpretativo: se da ritenersi limitato alle unità abitative oppure riferito a qualsiasi immobile (terreni, aree fabbricabili, eccetera), restringendo così l'ambito applicativo dell'agevolazione. Il Dipartimento delle Finanze ha comunque affermato che, trattandosi di regime di favore per gli immobili a uso abitativo, il richiamo generico all'immobile è da intendersi riferito all'immobile a uso abitativo (risoluzione n. 1/DF/2016). Ora la questione viene definitivamente risolta con il riferimento specifico all'abitazione.

Un altro chiarimento riguarda il calcolo dei mesi di possesso, considerato che l'articolo 9, comma 2, del Dlgs 23/2011 si limita a stabilire che il mese è computato per intero se il «possesso si è protratto per almeno quindici giorni». Ma se la vendita viene effettuata il 16 ottobre, entrambi i contribuenti possiedono l'immobile «per almeno quindici giorni». Anche in caso di compravendita effettuata a metà mese, entrambi i contraenti si ritroverebbero a versare l'imposta per la stessa mensilità. La nuova disposizione chiarisce definitivamente che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Un ulteriore chiarimento previsto dall'unificazione Imu-Tasi riguarda la facoltà attribuita ai Comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare degli anziani lungodegenti, considerato che dal 2020 è previsto il generico «possesso» dell'immobile, non più limitato alla proprietà o all'usufrutto, consentendo così di ricomprendere anche il diritto di superficie, tipico degli alloggi Erp.

Si è persa comunque l'occasione per sciogliere alcuni nodi, tra cui quello relativo agli alloggi assegnati dagli Iac p o dagli enti di edilizia residenziale comunque denominati (Ater, Aler, Arca, Acer, eccetera), che continueranno a pagare l'imposta con la detrazione di 200 euro. Per questi enti, essendo disciplinato un trattamento specifico (detrazione di 200 euro), non sarà possibile usufruire dell'esonero previsto per gli alloggi sociali.

Resta irrisolto anche il fenomeno delle doppie abitazioni dei coniugi situate in Comuni diversi. La riforma riproduce la norma attualmente vigente che prevede solo il caso in cui il nucleo familiare sia residente in immobili diversi nello stesso Comune, esonerando solo una delle due abitazioni, ma nulla dice in ordine alle doppie case situate in Comuni diversi. Si tratta di un fenomeno particolarmente diffuso in comuni turistici, in molti casi dettato da una mera convenienza e senza alcuna valida giustificazione (motivi di lavoro o separazione), con evidenti finalità elusive. L'elemento della convivenza dell'intero nucleo familiare non può essere comunque sottovalutato, per cui si ritiene applicabile la giurisprudenza della Cassazione che esclude l'applicabilità della condizione di favore (si citano, tra le più recenti, le sentenze n. 12050/2018 e n. 18367/2019).

Infine, non è prevista alcuna disposizione che consente di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto o non oltre una certa data, la gestione della nuova imposta ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dell'Imu o della Tasi, mettendo così a rischio circa 2400 affidamenti con inevitabili conseguenze per i Comuni anche sul fronte del contenzioso che ne potrebbe derivare.

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