Fisco e contabilità

Servizio di trasporto scolastico pubblico finanziabile con risorse dell'ente

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Con la deliberazione n. 100/2019, in evasione di una richiesta di parere in ordine al corretto inquadramento del servizio di trasporto scolastico alla luce delle disposizioni di cui al Dlgs 63/2017 ed al corrispondente regime finanziario, in relazione alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte dei conti, la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia ha ribadito alcuni punti fermi.
La magistratura contabile ha evidenziato come la questione, che ha, nel tempo, trovato differenti soluzioni interpretative da parte della giurisprudenza delle Sezioni di territoriali (ex multis SSRR Campania del. 222/2017/PAR; Sicilia del. 178/2018/PAR; Piemonte del. 46/2019/SRCIPE/PAR; Puglia del. 76/2019/PAR), sia stata oggetto di decisione da parte della Sezione delle Autonomie, che ha avuto modo di enunciare un principio di diritto affrontando la questione di massima sollevata dall’Anci - ex art. 7, comma 8, legge 131/ 2003 e smi - in ordine al quesito se la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni possa essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente locale per l’erogazione del servizio, ovvero anche nulla, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, legge 145/2018.
A tenore di detto principio di diritto, gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla citata legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza (del. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18/10/2019).
Pertanto, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità, motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico, oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta, dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio, può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o anche nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti, in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano, preventivamente definiti.
La Corte, altresì, ha richiamato anche il recentissimo Dl 126/2019 il cui articolo 3, secondo comma, ha disposto che, fermo restando l’articolo 5 del Dlgs 63/2017, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie, per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni, può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’Ente locale per l’erogazione del servizio, ovvero anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, commi da 819 a 826, legge 145/2018.
Pertanto, la Sezione regionale si è conformata - ai sensi dell’articolo 6, comma 4, Dl 174/2012 - alla delibera di orientamento emanata dalla Sezione delle Autonomie, la quale è perfettamente in linea con la volontà, successivamente espressa, del legislatore.
Si può conclusivamente affermare che, nel rispetto degli equilibri finanziari di bilancio, il servizio di trasporto scolastico può essere erogato dall’Ente locale anche in presenza di contributi da parte degli utenti che non coprano l'intero costo e, quindi, con un maggior aggravio economico a carico dell’Ente, qualora ciò avvenga nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza e, cioè, secondo parametri predeterminati e pubblicizzati, nelle forme di avviso pubblico e manifestazione d’interesse.

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