Fisco e contabilità

Alienazioni patrimoniali, tutte le possibilità di utilizzo nel bilancio di previsione

di Anna Guiducci

I proventi da alienazioni patrimoniali possono concorrere al raggiungimento dell'equilibrio corrente del bilancio. L' articolo 1, comma 866, della legge 205/2017 stabilisce infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità per gli enti locali di utilizzare queste risorse, anche se derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno, o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. La possibilità è però consentita agli enti locali che dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2 e che non abbiano registrato, in sede di bilancio di previsione, incrementi di spesa corrente ricorrente. Occorre infine che gli enti siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. È poi sempre ammessa la copertura dello squilibrio corrente mediante l'utilizzo di queste entrate nelle procedure di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 8, lettera g, del Tuel) e di dissesto (articolo 255, comma 9, del Tuel), nonché nell'ambito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (articolo 2, comma 4, del Dm 2 aprile 2015).

Resta inteso poi l'utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili ai fini del mantenimento o del ripristino dell'equilibrio finanziario di parte capitale del bilancio, secondo quanto disposto dall'articolo 193 del Tuel . La finalizzazione principale di questi proventi è infatti la spesa di investimento, come peraltro sancito dall'articolo 199 del Tuel, che indica tra le fonti di finanziamento specifiche le entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, le riscossioni di crediti, i proventi da concessioni edilizie e le relative sanzioni.

Il Dl 78/2015, modificando l'articolo 56-bis del Dl 69/2013, indica però anche una destinazione vincolata dei proventi in questione, disponendo che la percentuale del 10% sia utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Il vincolo sale al 25% in caso di beni derivanti dal federalismo demaniale, ma occorre destinare le risorse al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'articolo 9, comma 5, del Dlgs 85/2010 stabilisce infatti che i proventi netti derivanti, a ciascuna Regione ed ente locale dalla alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonchè quelle derivanti dalla e cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, siano acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Questa quota è destinata prioritariamente alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di questo o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

A fine anno, le economie di spesa finanziate dai proventi da alienazioni alimentano le quote vincolate (limitatamente alla percentuale del 10 o 25 per cento) e destinate del risultato di amministrazione. Secondo quanto disposto dall'articolo 187, primo comma, Tuel, i fondi destinati agli investimenti sono infatti costituiti dalle economie di entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione, e sono utilizzabili, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

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