Fisco e contabilità

Finanziamenti «a parte» per la progettazione di primo livello

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Una delle principali novità del Dm 1° marzo 2019 è la separazione della progettazione di livello minimo dalle fasi successive. Mentre il primo livello, in quanto preliminare e propedeutico all'attuazione della programmazione dell'ente, deve essere dotato di finanziamento autonomo e distinto, la progettazione successiva, definitiva ed esecutiva, è invece prevista e finanziata all'interno del quadro economico dell'opera. Nel primo caso, l'iscrizione del relativo finanziamento al titolo secondo della spesa, alla voce U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti», e dunque il suo finanziamento con entrate in conto capitale, è possibile a condizione che nel documento unico di programmazione (Dup), o in altro documento dell'ente, siano indicate le opere a cui la progettazione stessa è finalizzata e la relativa copertura finanziaria. Lo stesso principio si applica anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati. La progettazione interna è invece imputata nel rispetto della natura economica della spesa al Titolo I o II del bilancio.

In mancanza di previsione nel Dup, o in altro documento, la progettazione di primo livello è contabilizzata al titolo primo della spesa ed è finanziata da entrate correnti. Il documento di programmazione dovrà dunque comprendere sia il programma delle opere pubbliche che l'elenco delle opere prive del requisito minimo progettuale.

A rafforzare il concetto è intervenuta anche la Corte dei conti (deliberazione n. 352/2019 della sezione regionale di controllo per la Lombardia, sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 10 ottobre) secondo la quale l'affidamento di un incarico di progettazione va necessariamente correlato non solo a un'opera che sia stata programmata, ma anche a un'indicazione sulla effettiva reperibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione. A fine anno, le spese di progettazione di livello minimo iscritte al secondo titolo della spesa, finanziate con entrate già accertate, sono mantenute nel fondo pluriennale vincolato se è stata già avviata la relativa procedura di gara, richiesta per progettazioni di importo superiore a 40mila euro. La capitalizzazione delle spese impegnate avviene poi attraverso le scritture della contabilità economico-patrimoniale.
Le spese di progettazione relative a opere di importo inferiore a 100mila euro, sono invece sempre registrate al titolo secondo, all'interno dello stanziamento dell'opera presente nel bilancio, ma non nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'altra importante novità introdotta dal Dm 1° marzo 2019 riguarda, come noto, la possibilità di accantonamento al Fondo pluriennale vincolato per l'intero importo del quadro economico dei lavori in caso di attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. A parere di chi scrive, anche l'avvio delle fasi di progettazione interna può costituire titolo per l'accantonamento delle risorse. In ogni caso, questa condizione deve essere accompagnata dall'accertamento delle entrate che finanziano l'opera e dal suo inserimento (laddove previsto) nel piano triennale dei lavori pubblici.

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