Fisco e contabilità

Fattura elettronica valida senza Cig ma non garantisce la tracciabilità dei pagamenti

di Domenico Luddeni

Con la risposta a una istanza di interpello (la n. 436/2019 - si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 novembre), l'agenzia delle Entrate ha tentato di fare chiarezza su un problema che vede quotidianamente gli uffici degli enti locali contrapposti ai fornitori in relazione all'indicazione del codice Cig sulla fattura elettronica. Nell'istanza si chiedeva se la fattura nella quale il cedente/prestatore abbia omesso di indicare il Cig sia fiscalmente in regola e quindi pagabile dall'ente. L'Agenzia riprende il contenuto dell'articolo 21 del Dpr 633/1972 evidenziando come tra gli elementi essenziali della fattura previsti dal decreto Iva non compaia il codice Cig. In altri termini la fattura è fiscalmente in regola quando soddisfa i requisiti richiesti dall'articolo 21, quindi, tecnicamente, secondo l'Agenzia, non può essere rifiutata. L'Agenzia ha concluso affermando che l'omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (Cig errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile a integrare i dati mancanti nel documento originario.

Ma questa affermazione, ineccepibile dal punto di vista fiscale, non tiene conto che l'obbligo di indicare il codice Cig nella fattura elettronica emessa verso la Pa è previsto dall'articolo 25, comma 2, del Dl 66/2014 che recita «Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione … (omissis)..». Il comma 3 dell'articolo 25 stabilisce anche che «Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup ai sensi del comma 2». Il Dl 66/2014 esprime un concetto chiaro, la fattura deve contenere all'atto della sua trasmissione all'ente il codice Cig o Cup, e quindi in mancanza di tale dato il rifiuto appare legittimo, in quanto lo stesso non deriva da mancanza di elementi fiscalmente rilevanti ma dalla mancanza degli elementi previsti dalla legge per garantire la tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pa. La fattura elettronica non consente evidentemente "l'integrazione" a cui fa riferimento la risposta dell'Agenzia in quanto, trattandosi di documento elettronico, è immodificabile.

Si potrebbe sostenere che in fondo il codice Cig (è l'ente che lo richiede) è già nella disponibilità dell'amministrazione che ha l'obbligo di indicarlo negli atti di affidamento, ma l'integrazione successiva da parte della stessa si scontra con le disposizioni chiare e inequivocabili del Dl 66/2014 che richiedono la presenza del dato, Cig o Cup già all'atto dell'emissione della fattura, e qualunque comportamento successivo come, ad esempio, l'inserimento del Cig in fase di liquidazione, si scontra con la lettera della norma.

È evidente che da qualche anno a questa parte la fattura viene utilizzata per scopi diversi dalla sola certificazione delle operazioni soggette agli obblighi del Dpr 633/1972 e la semplice regolarità fiscale non è più sufficiente perché il documento assolva a tutte le nuove funzioni attribuite dalla legge. L'intervento dell'Agenzia è quindi oggi fuorviante e rischia di innescare contenziosi tra enti e fornitori, i quali, potrebbero cercare di sostenere le loro ragioni facendo riferimento alla risposta 436/2019. Ma anche in questo caso bisogna ricordare che la risposta all'interpello, ancorchè discutibile, vale solo per coloro che lo richiedono, come ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9719/2018 che ha chiarito come «il richiamo del contribuente ad un generico principio di affidamento non trova supporto in nessuna norma di diritto e non è suffragato nemmeno dalle disposizioni successivamente intervenute, che tutelano l'affidamento fondato su risposte ad un interpello proposto dal singolo contribuente e su questioni specifiche che lo riguardano».

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