Fisco e contabilità

Programmazione fabbisogno personale, enti locali fermi alle vecchie regole

di Milena Fontanarosa (* ) - Rubrica a cura di Ancrel

C'è attesa sulle nuove regole delle assunzioni nelle Pa già ormai da più di due mesi: il provvedimento attuativo dell'articolo 33 del decreto Crescita, che doveva essere emanato entro il 28 agosto 19, non ha ancora visto la luce. Era stata annunciato l'abbandono della regola del turn over (che lega le assunzioni ai risparmi prodotti dalle uscite) per la nuova regola che lega le assunzioni alla soglia del rapporto percentuale fra la spesa di personale e la media triennale delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, all'interno dei vincoli generali dell'equilibrio di bilancio, per fasce demografiche, salvo un regime transitorio, con esclusione dai calcoli sui tetti generali alle uscite (ovvero spesa del 2008 per gli enti inferiori ai mille abitanti o media del triennio 2011-2013, articolo 1 comma 557-quater e comma 562 della legge 296/2006). Ciò significa che la capacità assunzionale potrà aumentare per gli enti virtuosi, mentre si ridurrà drasticamente per gli altri.
Frattanto il Dpcm 3 settembre 2019, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 285 del 4 novembre 2019 ha già definito le capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle Regioni. Per gli enti locali invece si attende un provvedimento analogo a quello emanato per le Regioni a valere dal 2020.
Pertanto gli enti locali che intendono rispettare i termini previsti dai propri regolamenti e dal Tuel per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 in Cc entro il 31 dicembre 2019, approvano lo schema di bilancio, con l'atto propedeutico del fabbisogno del personale fondato sulle attuali regole, senza i colpi di scena annunciati nel computo delle facoltà assunzionali.

La previgente disciplina
Gli enti locali quindi sono fermi alla previgente disciplina, come modificata dall'articolo 14-bis comma 1 del Dl 4/2019 convertito in legge 26/2019, modificativo dell'articolo 3 del Dl 90/2014 convertito in legge 114/2014, che:
• alla lettera a) prevede che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni (invece dei tre anni precedentemente previsti), utilizzando i resti assunzionali ancora disponibili calcolati con le percentuali in vigore in ciascun esercizio;
• alla lettera b), riconosce agli enti locali la facolta, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, in termini di spesa, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

I piani di fabbisogno
Peraltro già con un comunicato del 9 maggio 2018 la funzione pubblica rese note le «Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte della Pa».
Va ricordato che la mancata adozione dei piani triennali di azioni positive (articolo 48 comma 1 Dlgs 198/2006) comporta il divieto di assumere nuovo personale, comprese le categorie protette (articolo 6, comma 6, Dlgs 165/2001), così come la mancata adozione del piano delle performance (articolo 10 Dlgs 150/2009), che per gli enti locali è compreso nel Peg (articolo 169 comma 3-bis Tuel) comporta il divieto di «procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati». Inoltre comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato «ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti» (articolo 10, comma 5, Dlgs 150/2009).
Nel provvedimento di programmazione del fabbisogno attualmente quindi si dovrà osservare l'obbligo di contenimento della spesa del personale con riferimento al tetto di spesa del triennio 2011-2013, per i Comuni che nel 2015 erano soggetti al patto di stabilità, oppure dell'esercizio 2008, per i Comuni che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità e le unioni di Comuni (articolo 1, comma 557 e seguenti legge 296/2006, Circolare Rgs n. 9/2006 sulle modalità di calcolo della spesa del personale, Circolare Rgs n. 5/2016). Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (articolo 1 comma 557 e comma 562 legge 296/2006). Con l'atteso provvedimento attuativo dell'articolo 33 del Decreto crescita, invece, gli enti locali si troveranno a dover fare i conti con un sistema non cristallizzato, ma in continua evoluzione perché basato sulle reali capacità assunzionali e sulla sostenibilità in bilancio della spesa rispetto alle entrate, intesa quale spesa potenziale massima, con la conseguenza che a seguito dell'approvazione del rendiconto, potrebbero ritrovarsi anche a dover rivedere il piano assunzionale.

(*) Comitato Scientifico Ancrel Bari-Bat

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