Fisco e contabilità

Incentivi antievasione Imu-Tari solo con ok al bilancio entro il 31 dicembre - Ancora un «sì» dalla Corte dei conti

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Si consolida l'orientamento dei magistrati contabili sugli incentivi economici a favore dei dipendenti comunali per le attività connesse al recupero dei tributi erariali (Imu e Tari) e sul fatto che possano essere corrisposti solo se l'ente approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Infatti, dopo la posizione iniziale assunta dalla Corte dei conti dell'Emilia Romagna con deliberazione n. 52/2019 (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 ottobre), ora anche i magistrati della Corte dei conti della Lombardia, con parere n. 412/2019, hanno ribadito che il termine di approvazione del bilancio da considerare quale condizione di applicabilità dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145/2018 «…è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento di cui all'art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e non anche il termine differito di cui all'art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000…».

La richiesta di parere
Il comma 1091 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto la possibilità per i Comuni di destinare una quota delle risorse derivanti dal recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (Imu) e della Tari al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
Tra le condizioni che la norma pone per la sua applicazione vi è quella secondo la quale l'ente deve aver approvato il bilancio di previsione e il rendiconto «entro i termini stabiliti dal Tuel». Ciò premesso, un ente locale lombardo ha evidenziato come attorno al concetto «entro i termini stabiliti dal Tuel» si siano sviluppate contrapposte letture interpretative. Da una parte la magistratura contabile, con deliberazione della Corte dei conti dell'Emilia Romagna n. 52/2019 secondo cui il termine per l'approvazione del bilancio è da intendersi il 31/12 dell'anno di riferimento e non anche il termine differito. Dall'altra quella dell'Ifel (Fondazione Anci), con la nota di approfondimento al comma 1091 della legge di bilancio 2019 dello scorso 28 febbraio (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 4 marzo), secondo cui è soddisfatta la condizione imposta dalla legge anche quando l'ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale.

La risposta
Per la Corte dei conti della Lombardia l'interpretazione fornita dai colleghi emiliani è quella più corretta. Nella deliberazione in esame si precisa che, ove si optasse per una diversa interpretazione della norma, vale a dire quella proposta dall'Ifel, si finirebbe per privare di significato l'espressa apposizione di un termine da parte del legislatore, considerato che la disposizione normativa sarebbe applicabile praticamente a tutti gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione, rimanendone esclusi solo ed esclusivamente quelli che, non avendolo approvato neanche nel termine prorogato, incorrerebbero nella procedura di commissariamento ed eventualmente di scioglimento del consiglio comunale secondo l'articolo 141 del Tuel.
Inoltre, quanto asserito dall'Ifel si contraddice con l'intento del legislatore il quale ha inteso specificare che alcune norme precedenti alla legge di bilancio 2019 (e ordinariamente applicabili agli enti locali) non si applicano più a decorrere dal 2019 proprio nei confronti degli enti più virtuosi, ovvero quelli che, appunto, hanno rispettato il termine di approvazione del bilancio di previsione del 31 dicembre e del conto consuntivo del 30 aprile.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 412/2019

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