Fisco e contabilità

Registrazione semplificata per le bollette-fatture ma servirebbero chiarimenti più «generali»

di Domenico Luddeni

Con la risposta a interpello n. 476/2019, l'agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione delle norme di semplificazione degli adempimenti Iva per i soggetti che forniscono acqua, gas, energia elettrica eccetera (Dm 370/2000) dopo l'introduzione dell' obbligo di fatturazione elettronica.

Un Comune che gestisce direttamente il servizio di distribuzione dell'acqua ha chiesto se, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, e tenuto conto che con risoluzione n. 68/2018 è stato affermato che le bollette-fatture di cui al Dm 370/2000 tengono luogo delle fatture e, dunque, sono da considerarsi tali sotto ogni profilo, e quindi soggette all'obbligo della fatturazione elettronica, l'obbligo della fatturazione elettronica faccia venir meno la semplificazione prevista dall'articolo 2 del decreto 370/2000 in merito alla registrazione dei corrispettivi certificati dalle cosiddette bollette/fatture, che consente di annotare il totale dei corrispettivi riscossi e delle bollette/fatture emesse non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare.

La risposta dell'Agenzia non chiarisce i dubbi in quanto testualmente recita «Alla luce di quanto precede, si è dell'avviso che l'assimilazione delle bollette/fatture alle fatture elettroniche - con conseguente obbligo di fatturazione elettronica in capo al Comune istante - non faccia venir meno la loro sostanziale riconducibilità all'ambito applicativo del decreto. Ciò in quanto, come già chiarito in precedenti documenti di prassi, la disciplina in materia di fattura elettronica "non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che le caratterizzano, continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti già in precedenza emanati con riferimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore» ( risoluzioni n. 88/E-2015 e n. 98/E-2015). L'Agenzia prosegue affermando che, in mancanza di un'abrogazione espressa delle semplificazioni previste dall'articolo 2 del decreto, le stesse possono continuare ad applicarsi alle bollette-fatture emesse in base all'articolo 22 del decreto Iva».

L'affermazione appare fuorviante in quanto le fatture elettroniche relative alla fornitura d'acqua non sono emesse in base all'articolo 22 del Dpr 633/1972, in quanto l'articolo 22 individua le fattispecie di esonero dalla emissione della fattura e il Dm 370/2000 lo riprende in quanto la bolletta/fattura non è una fattura ma una modalità alternativa di certificazione delle operazioni Iva relative, al pari dello scontrino o della ricevuta fiscale, in base all'articolo 22 del Dpr 633/1972. Di conseguenza affermare che le semplificazioni restano tali per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 22 è una contraddizione in termini che va chiarita.

In ogni caso, volendo superare il dato letterale della risposta, interpretando la stessa nel senso che le semplificazioni nella registrazione dei corrispettivi dovuti in base al Dm 370/2000 restano valide, ancorchè questi vengano certificati con fattura elettronica anziché con bolletta/fattura, l'ente istante potrebbe applicare le semplificazioni previste per la registrazione, tra le quali spicca il comma 3 dell'articolo 2 che consente di registrare il totale delle distinte meccanografiche (totale elenco fatture) sul registro dei corrispettivi, anziché registrare singolarmente le fatture elettroniche emesse (si pensi ai gestori delle utenze elettriche o idriche che emettono decine di migliaia di fatture). In ogni caso, comunque, bisogna tenere conto che si tratta di un interpello e, come chiarito dall'ordinanza n. 9719/2018 della Corte di cassazione, la risposta data in sede di interpello spiega i propri effetti con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente mancando nel nostro ordinamento giuridico un generico principio di affidamento del contribuente. Di conseguenza i soggetti che vogliono godere delle semplificazioni previste dal decreto 370/2000 dovranno riproporre a loro volta interpello al fine di mettersi al riparo da ogni contestazione oppure l'agenzia delle Entrate, tenendo conto dell'interesse generale connesso a questa problematica, potrebbe trasporre le conclusioni della risposta n. 476 in una risoluzione, cogliendo nel contempo l'occasione per chiarire le contraddizioni contenute nel testo della risposta all'interpello.

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