Fisco e contabilità

Debiti fuori bilancio da sentenze esecutive, «no» della Sezione Autonomie senza l'ok del consiglio

di Vincenzo Giannotti

La Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 27/2019) chiude definitivamente il dibattito, apertosi tra le sezioni regionali, sul pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale. Si ricorda come la questione di massima sia stata sollevata dalla Sezione della Corte dei conti della Puglia (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 5 giugno) proprio in considerazione della divisione dei giudici contabili.

Il contrasto tra sezioni regionali della corte
Una delle maggiori preoccupazioni da parte di alcune sezione regionali di controllo, per evitare ulteriori spese all'ente locale in caso di ritardo nelle decisioni del consiglio comunale, è stata quella di ammettere il pagamento immediato del debito da sentenza esecutiva non potendo l'organo consiliare stabilire diversamente dall'autorità giudiziaria. La Sezione della Campania (delibera n. 2/2018) ha, infatti avuto modo di precisare come, il pagamento immediato, eviterebbe ulteriori pregiudizi di carattere economico-finanziario all'ente in caso di inerzia al riconoscimento immediato da parte del Cconsiglio comunale. Sulla medesima scia si è posizionata la Corte della Liguria (deliberazione n.73/2018) ma acconsentendo al pagamento, prima del riconoscimento formale in consiglio comunale, solo in presenza di un pertinente e capiente stanziamento nel bilancio, stante i principi della contabilità armonizzata (punto 5.1 di cui all'allegato 4/2) che prevedono che la registrazione di un impegno di spesa può avvenire soltanto dal momento in cui l'obbligazione a carico dell'ente è giuridicamente perfezionata (rectius provvedimento del giudice). Si tratterebbe, in ogni caso, del solo pagamento restando fermo l'obbligo di portare a compimento il procedimento di riconoscimento del debito, previsto dall'articolo 194 del Tuel, lasciando impregiudicate le competenze dell'organo consiliare.
A questa linea della giurisprudenza contabile se ne contrappone un'altra secondo la quale «in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 Tuel ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale» (tra le tante Sezione per la Regione Siciliana, delibera n. 78/2014). La stessa Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 21/2018) ha avuto modo di precisare che «ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico».

La conferma della competenza del consiglio comunale
Con il nuovo intervento la Sezione delle Autonomie non può che confermare il proprio precedente orientamento anche per le sentenze esecutive anche nel caso in cui già esista specifica copertura finanziaria, per la semplice ragione che la portata precettiva dell'articolo 194 del Tuel non ammette eccezioni sulla procedura, identica per tutte le fattispecie disciplinate. D'altra parte, secondo il collegio contabile, l'armonizzazione contabile non solo non ha apportato alcuna modifica alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenze esecutive (articolo 194, comma 1, lettera a), Tuel) ma anzi, al paragrafo 9, punto 9.1. dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 ha rinforzato l'orientamento rigoroso precisando l'impossibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento da parte dell'organo consiliare. La preoccupazione, pertanto, di alcune Sezioni regionali della Corte, di possibili aggravi di spesa in caso di non tempestivo pagamento, potrebbe facilmente essere superata mediante specifiche procedure e misure organizzative all'interno della propria autonomia regolamentare.

La delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 27/2019

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