Fisco e contabilità

Bilancio comunale 2020: la quadratura alla volata finale

di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel

Ultimi giorni per le giunte comunali per «quadrare» i preventivi 2020 e presentarli all'organo di revisione e al consiglio assieme al Dup o alla nota di aggiornamento. L'approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2019, da redigere a legislazione vigente, apporta più vantaggi rispetto al passato in termini di ritrovata libertà dell'ente da limiti, adempimenti e vincoli vari.
Anche quest'anno non mancano le incertezze: in primo luogo la delibera 443/2019 Arera sul nuovo metodo tariffario rifiuti (Mtr), il nuovo fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc) nel quale gli enti in ritardo coi pagamenti dovranno accantonare risorse di competenza, qualche dubbio sull'entità delle spettanze statali. Tuttavia, il quadro delle risorse e delle norme si presenta relativamente più stabile rispetto al passato, tant'è che le richieste di proroghe, ministeriali o di legge, che da quarant'anni regolarmente movimentano l'autunno degli enti locali stavolta hanno tardato ad arrivare.
Di seguito si elencano dieci sintetici punti di attenzione che possono aiutare il responsabile del servizio finanziario comunale a far comparire il desiderato «zero» in fondo alle due sezioni del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 9 al Dlgs 118/2011) e dare così il via libera all'iter dei documenti.

Prevedere o no il Fgdc?
Secondo il Mef, i tempi di pagamento degli enti locali sono di recente migliorati ma oltre la metà dei comuni rischia la nuova sanzione, che consiste nel dover accantonare fino al 5 percento della spesa corrente per beni e servizi al nuovo fondo, per poterla poi spendere non prima dell'anno successivo. Il Dl «Crescita» 34/2019 e l'articolo 50 del recente Dl «fiscale» 124/2019 hanno solo temperato una disposizione che gli enti criticano fortemente, sia nell'aspetto tecnico che in quello sostanziale. Per quanto riguarda il bilancio, l'accantonamento del Fgdc «a preventivo» può essere la soluzione necessaria per gli enti che pagano in forte ritardo; il mancato rispetto dell'indicatore 2019, tuttavia, sarà verificabile solo a esercizio 2020 iniziato. Pertanto, per gli enti in cui l'indicatore calcolato sulla Pcc è solo di poco «sopra lo zero» e che non avranno significativi stock di debito scaduto l'accantonamento a preventivo appare un eccesso di prudenza, anche se è senz'altro utile precostituire adeguati strumenti di flessibilità in caso di inadempienza (e magari prefigurare eventuali manovre rapidamente attuabili).

L'accantonamento al Fcde
Rappresenta per molti enti la difficoltà principale, dato che l' accantonamento richiesto a preventivo si rivela spesso superiore alla effettiva necessità a consuntivo, per il quale la formula di calcolo è diversa; è anche per questo che i Comuni, da tempo, ne chiedono un significativo ridimensionamento. La percentuale di applicazione sale infatti dall' 80 percento o 85 percento del 2019 al 95 percento nel 2020 (e al 100 percento dal 2021 in poi). Agli enti può essere utile verificare se la capienza attuale del Fcde (consuntivo 2018 + accantonamento 2019) presenta dei margini positivi rispetto alle previste necessità; infatti, va ricordata la facoltà consentita dall'articolo 187, comma 2 ultimo periodo del Tuel di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata» all'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota accantonata al Fcde, per finanziare lo stanziamento del Fcde nel bilancio 2020. Ove si tratti di una prospettiva concreta, può essere utile massimizzare l'incasso entro il 31 dicembre di residui attivi e accertamenti di competenza su voci rilevanti per il Fcde, rinviando nel contempo le spese meno urgenti e non obbligatorie alla seconda parte del 2020.

Le alienazioni patrimoniali
I proventi delle alienazioni finanziano di norma la spesa di investimento o l'estinzione anticipata del debito; ma se l'ente rispetta le tre condizioni dell'artioclo 1, comma 866, legge 205/2017, può utilizzarli anche per il pagamento della rata ordinaria di mutui e prestiti obbligazionari, agevolando così gli equilibri correnti.

L'utilizzo corrente dei proventi da permessi a costruire
La legge 232/2016, articolo 1 comma 460 più volte modificato ha introdotto a partire dal 2018 un vincolo esclusivo di destinazione (e resta aperto il dibattito fra i tecnici se si tratti di posta «vincolata» o «destinata»). Il gettito si presenta in genere minore rispetto ad alcuni anni fa, ma l'ampiezza delle destinazioni previste dalla norma ne rende alquanto agevole l'utilizzo in parte corrente, in teoria anche per l'intero ammontare.

Gli interessi su mutui e prestiti
La recente operazione sui mutui Mef ha inciso solo sulla quota interessi, pertanto chi ha potuto usufruirne prevederà semplicemente una minor spesa corrente nel 2020-22. Per chi ha debito a tasso variabile, le attese sono positive in quanto i mercati non sembrano far prevedere, almeno a breve, brusche inversioni delle politiche accomodanti della banche centrali. L'articolo 69 del disegno di legge di bilancio prevede infine l'adozione di un Dm per la riduzione della spesa per interessi entro il 28 febbraio 2020, ma è un elemento di cui a oggi non si può tener conto.

Le rinegoziazioni di mutui e prestiti - quota capitale
Molto più frequente è il caso di enti che hanno fatto ricorso all'allungamento delle scadenze, con risparmi di quota capitale nei primi esercizi, come avvenuto nella rinegoziazione con la Cassa depositi e prestiti del 2015. È ancora consentito fino al 2020 utilizzare queste economie in parte corrente senza vincoli di destinazione (articolo 1, comma 867, legge 205/2017). Può essere utile ricordare la sentenza 23/2019 della Corte dei Conti sezioni unite: la Corte ha chiarito che è possibile utilizzare le economie da rinegoziazione dei mutui (le quali, si badi, non generano «fondi vincolati» ma «fondi destinati») per l'abbattimento del disavanzo di amministrazione; la disposizione dell'articolo 7, comma 2, Dl 78/2015, convertito dalla legge 125/2015, infatti, «mira… a rendere "disponibile" per la spesa corrente (compresa quella di ripiano del deficit pregresso, anche diverso dall'extra-deficit) le somme in precedenza "riservate" in fondi, a prescindere dalla data contabile del fatto di gestione che ha generato la riserva».

L'unificazione Imu/Tasi e introduzione dell' accertamento esecutivo
il disegno di legge prevede l'abolizione della Tasi a gettito, di norma, invariato. A oggi Imu e Tasi vanno previste separatamente; il termine per approvare la nuova disciplina comunale sarà probabilmente il 30 giugno 2020. Quanto alla grande novità prevista nel disegno di legge per il recupero delle entrate, essa apporterà un indubbio miglioramento nell'efficacia della riscossione ma necessita di qualche perfezionamento tecnico e di un inevitabile rodaggio tecnico e giurisprudenziale. Non appare quindi opportuno scontarne particolari effetti in questa fase previsionale.

Il fondo detrazioni Imu/Tasi
La misura interessa circa 1.800 enti. Di certo la quota pluriennale di 190 milioni già finanziata dalla legge 145/2018 può essere prevista sul triennio nella stessa misura del 2019; si ritiene peraltro che l'integrazione di 110 milioni di cui all'articolo 67 del disegno di legge di bilancio 2020, che ne prevede in questo modo il pieno ripristino triennale, costituisca a oggi una «fondata aspettativa di acquisizione» e una «componente positiva che ragionevolmente sarà disponibile» (postulati contabili 5 e 9), legittimandone l'iscrizione fra le previsioni 2020-22.

Il Fondo di Solidarietà Comunale
La conferenza Stato-Città del 7 novembre scorso non ha trovato l'accordo sul Fsc 2020 e ha rinviato l'argomento. Occorre pertanto procedere con particolare prudenza nella stima della previsione.

La complessa questione Tari
Anutel ha richiesto ufficialmente il rinvio al 2021 del nuovo Mtr; l'emendamento Anci propone poi di disgiungere il termine di approvazione delle tariffe Tari (30 aprile 2020) da quello, ormai prossimo, di approvazione del bilancio comunale. È comunque a oggi impossibile, salvo rarissime eccezioni, determinare con esattezza i costi del servizio rifiuti del 2020. Nel preventivo è tuttavia necessario mantenere la copertura integrale da Tari dei costi del servizio, tenendo conto, per quanto oggi possibile, dei nuovi criteri Arera declinati sulla specifica situazione territoriale. Un'attenzione particolare merita da subito la delicata questione dell'accantonamento al fondo rischi su crediti da caricare in tariffa: per la Tari-tributo, il Comune può arrivare fino all'80 percento della quota accantonata in bilancio al Fcde.

(*) Componente Consiglio Generale Anutel

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