Fisco e contabilità

Il Tefa, la funzione incentivante/disincentivante e la diversificazione delle percentuali

di Haydèe Micetich (*) e Luigi D'Aprano (**) - Rubrica a cura di Anutel

Il Tefa è un tributo istituito con l'articolo 19 del Dlgs 504/1992, che rappresenta, dal punto di vista finanziario una delle maggiori entrate tributarie delle amministrazioni provinciali.
Incassato dai Comuni a favore delle Provincie, è stato appositamente istituito per consentire l'esercizio delle funzioni amministrative d'interesse provinciale di tipo ambientale quali, l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
È un tributo che è riscosso dai Comuni e riversato nelle casse provinciali, che aggrava la tassa destinata alla copertura del costo del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati all'urbano.
Essenzialmente il Tefa è un'imposta in quanto, così com'è stata formulata dal legislatore, data la generalità dell'«esercizio delle azioni amministrative di competenza provinciale», non si è in grado di rintracciare esattamente la prestazione correlata al prelievo fiscale.
In base all'articolo 19 del Dlgs 504/1992 «… anche ai fini ambientali, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio di funzioni amministrative d'interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito…».
Ne consegue che si tratta di un tributo ambientale, per il quale riveste particolare importanza la definizione di ambiente che può assumere due aspetti:
• da un lato, è considerato lo scopo del tributo, poiché il gettito ricavato trova una sua specifica destinazione nelle attività pubbliche di disinquinamento;
• dall'altro, assume una veste di finalità extrafiscale che giustifica l'utilizzo d'incentivi e disincentivi.

I molteplici scopi del Tefa
Ma analizzando bene la normativa emerge che il Tefa, ha più una funzione politico ambientale e l'elemento «ambiente» non rientra tra i presupposti del tributo per questo motivo, il Tefa può essere configurato come un tributo di scopo, cioè un tributo che persegue anche finalità extrafiscali di tutela dell'ambiente.
Il Tefa come i tributi ambientali, ha uno scopo, ha:
• una funzione di finanziamento, nel senso di trovare le risorse necessarie a finanziare i servizi ambientali;
• una funzione disincentivante, volta a colpire e scoraggiare attività produttive d'inquinamento e di consumo di beni scarsi o molto inquinanti;
• una funzione incentivante, volta appunto a incoraggiare comportamenti che riducano l'inquinamento e che inducano i contribuenti a compiere comportamenti virtuosi all'origine riducendo la quantità di rifiuti prodotti che poi l'ente è chiamato a smaltire o favorendo acquisti green.
Con l'azione incentivante, la tassazione agirebbe come un incentivo economico per il miglioramento ambientale.

La diversificazione delle percentuali
L'articolo 19 del Dlgs 504/1992 prevede, infatti, che l'amministrazione provinciale fissi con delibera della giunta, la misura annuale del tributo da applicare non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento.

1% ≤ T.E.F.A. ≤ 5%

Ne consegue che, la percentuale deliberata dalla Provincia, non deve necessariamente essere uguale per tutti i Comuni del territorio provinciale, anzi, proprio per assicurare lo strumento d'incentivo, dovrebbe essere diversa tra i vari Comuni della Provincia.
Infatti, attraverso un'analisi puntuale dei dati trasmessi dai singoli enti, esempio riguardo alle diverse caratteristiche della gestione del servizio di raccolta e smaltimento utilizzati nel proprio specifico territorio comunale, alle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dal Comune, alla differenziazione dei rifiuti volta al riciclo, alla gestione ottimale di tipologie di rifiuto quali per esempio i rifiuti organici (di cucine e mense), attraverso le compostiere anziché il conferimento tradizionale eccetera. le provincie possono diversificare le percentuali di Tefa da far riversare ai singoli Comuni.
La diversificazione della percentuale di Tefa, avrebbe un effetto incentivante sui singoli Comuni che, per esempio, riducendo le percentuali di indifferenziato prodotto, potrebbero ridurre la pressione fiscale dei cittadini chiamati con il pagamento della Tari a pagare anche il Tefa.
Soffermandoci un attimo sull'azione incentivante, possiamo fare esempi di alcune Provincie che hanno diversificato la percentuale dell'addizionale Tefa, utilizzandolo come strumento per incentivare i Comuni delle rispettive Provincie ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti.
Ad esempio, è questa la politica incentivante portata avanti negli ultimi anni dall'amministrazione Provinciale di Latina, la quale in virtù della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 19 del Dlgs 504/1992, ha diversificato le percentuali di determinazione della Tefa per i 33 Comuni della provincia in base alle strategie poste in essere e agli obiettivi conseguiti riguardo la raccolta differenziata.
La diversificazione ha portato, a parità di gettito per l'amministrazione provinciale, a premiare i contribuenti di quei Comuni che sono stati valutati maggiormente virtuosi sulle attività di differenziata dei rifiuti, a discapito di quelli dove questa politica gestionale non è stata attuata.
L'effetto presumibilmente, sarà quello di spingere i Comuni «meno virtuosi» a cominciare a riorganizzare il proprio servizio di raccolta, prima che i propri contribuenti comprendano che parte dell'aggravio della Tari, è dovuto anche a una rilevata inefficienza dell'amministrazione comunale di appartenenza.
Nella tabella che segue, sono riportate le aliquote d'imposta sulle funzioni ambientali che con determinazione Rg 830 del 19/10/2018, della Provincia di Latina - settore bilancio, sono state applicate diversificate a ogni Comune, sulla base delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte dai singoli Comuni nell'anno 2017.
Notiamo che su 33 comuni:
• 6 Comuni - Tefa al 5 per cento;
• 5 Comuni - Tefa al 3 per cento;
• 5 Comuni - Tefa al 2 per cento;
• 17 Comuni - Tefa al 1 per cento.

(*) Istruttore direttivo dell'ufficio ecologia, energia e ambiente del Comune di Aprilia
(**) Dirigente area economico finanziaria del Comune di Anzio

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