Fisco e contabilità

Speciale manovra/2 - Revisori, presidenti dei collegi per nomina e sorteggio su base provinciale

di Patrizia Ruffini

Marcia indietro per l'estrazione dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti degli enti locali e restrizione del sorteggio da base regionale a provinciale. Spunta a sorpresa nel disegno di legge di conversione del decreto fiscale alla manovra 2020 (Dl 124/2019) approvato dalla Camera, un duplice intervento a gamba tesa sulla procedura di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, che risponde alle sole richieste dei Comuni senza tener conto della categoria.

Sorteggio su base provinciale
In base alla normativa vigente (comma 25 dell'articolo 16 del Dl 138/2011), dal 2012 i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco articolato a livello regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La norma attuativa (Dm Interno 23/2012) prevede che l'elenco sia articolato a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
La modifica approvata prevede una diversa articolazione dell'elenco, che dovrà essere su base provinciale e non più regionale. I dati di sintesi del registro in vigore per l'anno 2019 mostrano che i revisori più avvantaggiati saranno quelli della provincia di Verbano-Cusio-Ossola, dove gli iscritti sono 32, i più penalizzati saranno invece i professionisti di Napoli, dove l'elenco conta 1.041 iscritti. A giustificazione della richiesta di emendamento, Anci lamenta che il criterio regionale non assicura la tempestività di intervento, determinando anche elevati costi di trasferta (che non possono eccedere la metà del compenso spettante, secondo l'articolo 241, comma 6-bis del Tuel).

Il ruolo di presidente
Il secondo intervento spazza via l'estrazione a sorte per il ruolo di presidente dei collegi. Viene infatti reintrodotta la nomina da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, i quali eleggeranno, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente. La scelta politica dovrà estrarre tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell'elenco o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale, ove una modifica dell'elenco inserisse un'ulteriore fascia. Anci trova le ragioni di questa richiesta di emendamento nelle situazioni di scarsa collaborazione con l'organo di revisione, «a volte, ostativa al normale dispiegarsi dei compiti istituzionali primari dell'ente».
L'impatto è molto forte, perché nei Comuni con più di 15mila abitanti, nelle Province e Città metropolitane, nelle Unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, le funzioni di presidente del collegio non saranno più svolte dal componente con il maggior numero di incarichi, premiando così la maggior dimensione demografica degli enti, ma da un soggetto scelto dalla politica.

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