Fisco e contabilità

Tari, il Pef scollegato dal bilancio comunale non è una soluzione

di Gianluca Della Bella (*) - Rubrica a cura di Anutel

Dopo la pubblicazione della delibera Arera n. 443 del 31 ottobre 2019, relativa al nuovo metodo tariffario per i rifiuti, i Comuni si sono allarmati per l'evidente incompatibilità dell'entrata in vìgore del nuovo metodo al 1° gennaio 2020 con le tempistiche richieste dall'approvazione del bilancio di previsione. Sia l'Anci che l'Anutel hanno chiesto a gran voce il rinvio al 2021 del nuovo metodo tariffario (Mtr) introdotto da Arera in modo da poter applicare gradualmente le nuove modalità di calcolo dei costi del Pef in concomitanza con l'approvazione dei bilanci di previsione tra un anno. Tuttavia, in risposta alla presa di posizione dell'Autorità nel voler far decorrere il nuovo sistema tariffario dal 1° gennaio 2020, si sta delineando una nuova soluzione, che sembrerebbe a prima vista essere la panacea di tutti i mali, almeno per il 2020 e cioè scollegare dalle scadenze dei bilanci preventivi i termini di approvazione dei piani economico finanziari della Tari.
Nessuno mette in discussione che l'obiettivo di Arera di incentivare una gestione del servizio di igiene urbana sempre più industriale e sempre meno collegata alle esigenze dei bilanci comunali sia necessario e opportuno, tuttavia quello che in molti stentano a capire è che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani è finanziata dalla Tari tributo, che è un'entrata tributaria gestita all'interno del bilancio comunale. Per questa semplice ragione uno scollamento tra entrata e spesa avrà senza alcun ragionevole dubbio ricadute sugli equilibri di bilancio, anche molto importanti.
Il ciclo integrato dei rifiuti e la copertura dei relativi costi rappresentano due facce della stessa medaglia. Il problema è che a oggi è stata presa in esame un solo aspetto, quello industriale, senza tenere in considerazione il caso in cui a coprire i costi provvede la Tari tributo.

Le problematiche
Il cambiamento di rotta delle nuove disposizioni è evidente all'articolo 4 della delibera Arera 443/2019 nella parte in cui prevede che l'identificazione dei costi del Pef non si potrà più basare sui costi previsionali per l'anno di riferimento, ma dovrà basarsi sulle «fonti contabili e obbligatorie», cioè su dati a rendiconto. Questo precluderebbe, al di fuori di eventuali obiettivi migliorativi del servizio, la possibilità di coprire incrementi di costi prevedibili, ma esterni alla gestione, quali a esempio l'incremento delle tariffe di conferimento dei rifiuti in discarica o i maggiori costi dovuti a rinnovi contrattuali del personale dipendente del soggetto gestore.
Il secondo problema riguarda la possibilità, prevista dall'articolo 4, comma 5, della delibera 443/2019 di poter evitare l'integrale copertura dei costi del servizio, stabilita dalla legge 147/2013, a oggi ancora in vigore. Il contrasto delle disposizioni è evidente: da un lato la delibera Arera sembrerebbe poter superare l'integrale copertura, dall'altro la norma di legge impone la copertura al 100 per cento.

Scenari futuri
Considerando che il nuovo metodo tariffario si basa su costi reali ma riferiti al passato e tiene conto solo dei maggiori oneri derivanti dal «miglioramento della produttività, dal miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti e dalle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi», senza tener conto di altri incrementi di costo al di fuori di queste ipotesi, è molto probabile che nel passaggio dal metodo di costo previsionale al nuovo metodo tariffario Mtr, ci potranno essere divergenze nei valori ammissibili nel Pef.
Pertanto lo scenario più probabile potrebbe essere quello di avere nei bilanci comunali un servizio di gestione dei rifiuti caratterizzato da uno squilibrio: da un lato un gettito di entrata della Tari calcolato su costi 2018 e dall'altro una serie di spese reali comprendenti anche quei costi esterni (discarica, adeguamenti contrattuali, eccetera) non riconosciuti dalla metodologia di Arera che invece sono effettivi.
In questo caso i Comuni dovrebbero ricorrere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio incrementando altre entrate correnti oppure riducendo la spesa corrente.
Ma anche volendo garantire la copertura finanziaria delle spese iscritte a bilancio relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti, attraverso altre entrate diverse dalla Tari, si porrebbe il problema di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, prevista dall'articolo1, comma 654 della Legge 147/2013.

Soluzioni possibili
Tra le varie soluzioni, tralasciando lo sganciamento tra data di approvazione dei bilanci preventivi con quella di approvazione dei Pef dei rifiuti, sarebbe sicuramente auspicabile un intervento del legislatore che non solo rinvii l'applicazione del Mtr al 2021, ma che chiarisca innanzitutto il raccordo tra le norme vigenti per i Comuni che gestiscono la Tari tributo e la delibera 443/2019 dell'Arera su tutte le disposizioni in contrasto.
Una potenziale soluzione potrebbe essere quella di aprire un tavolo permanente con i Comuni, e non solo con i gestori del settore rifiuti, per esaminare congiuntamente le problematiche che dovessero presentarsi e applicare il nuovo metodo Mtr in maniera graduale, che tenga conto anche del fatto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti non ha solo un aspetto industriale, ma anche un aspetto tributario che va considerato in ogni caso.

(*) Docente e presidente regionale Anutel Marche

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