Fisco e contabilità

Contributi per la messa in sicurezza, richieste degli enti entro il 15 gennaio

di Daniela Casciola

Le richieste degli enti per i contributi stanziati dalla manovra per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza dovranno essere inviate e ntro il 15 gennaio. Lo ha ricordato un comunicato della Direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del Viminale.

La legge di bilancio per l'anno 2020 all'articolo 1, commi 51-58 ha previsto l'assegnazione agli enti locali di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Queste risorse sono destinate alla spesa per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Con decreto del ministero dell'Interno 31 dicembre 2019, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del sito https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e isolane e unioni di Comuni dovranno indicare, per ciascun progetto, tutti i dati richiesti dalla certificazione e, qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l'ente dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.

La Finanza locale ha ricordato anche che, come prescritto dal comma 55 dell'articolo 1, non saranno considerate le istanze degli enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla banca dati Bdap i documenti contabili, riferiti al rendiconto 2018. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni saranno desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati. Questi enti per poter procedere nella compilazione devono, comunque, dichiarare nella certificazione, con la spunta della relativa casella, l'avvenuto adempimento alla banca dati Bdap anche se non tenuti come previsto dalla normativa.

Le istruzioni del Viminale

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