Fisco e contabilità

Pareggio di bilancio, Arconet «pesa» i nuovi saldi nel rendiconto

di Patrizia Ruffini

Gli enti locali a consuntivo devono conseguire un saldo di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) che "copre" anche i vincoli e gli accantonamenti. L'indicazione, in un contesto giuridico che non prevede sanzioni per il mancato rispetto, arriva dalle carte di lavoro della Commissione Arconet (resoconti del 13 novembre e dell'11 dicembre). Diversi enti hanno infatti chiesto alla Commissione di pronunciarsi nel nuovo quadro di riferimento modificato dal Dm Economia e Finanze 1° agosto 2019 che ha individuato due nuovi saldi di bilancio inseriti nel prospetto degli equilibri allegato al rendiconto, già a partire dal rendiconto 2019.

Secondo quanto prescritto dall'articolo 1, commi 820 e 821, della legge 145/2018, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un «risultato di competenza dell'esercizio non negativo». Dopo che il Dm 1° agosto 2019 ha individuato nel prospetto degli equilibri tre saldi di bilancio: W1 risultato di competenza; W2 equilibrio di bilancio; W3 equilibrio complessivo, gli enti si chiedono quale dei tre sia quello rilevante ai fini dell'equilibrio nel rendiconto.

Nello specifico, il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) rappresentano gli aggregati che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio. Quest'ultimo aggregato, osserva Anci, comprende anche operazioni di gestione che, diversamente da quelle che riguardano il bilancio di competenza. non sono controllabili dall'ente e che incidono sul risultato di amministrazione.

L'equilibrio di bilancio, tra i tre saldi individuati dal prospetto degli equilibri, è dunque quello più rappresentativo dell'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

In sintesi, nella coscienza che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni per il mancato rispetto, gli enti devono conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che degli impegni e del ripiano del disavanzo, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Sempre su questo tema del vincoli di finanza pubblica è doveroso rappresentare oltre ai lavori della Commissione Arconet anche il pronunciamento delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 20/2019, già sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 20 dicembre)) sulla permanenza dell'obbligo, in capo agli enti territoriali, di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della legge 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti. Il pareggio è poi da interpretare però secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale (nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018), che consentono l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato. In altri termini, diversamente da quanto unanimemente ritenuto finora, sopravvive ancora il rispetto del pareggio fra entrate e spese finali, ma solo per le operazioni di contrazione di indebitamento, che possono essere effettuate entro quanto consentito dal rispetto di tale vincolo. Torna quindi per gli enti il doppio binario. Da una prima riflessione emerge però un corto circuito. Se un ente effettua una sola operazione di ricorso al debito per investimenti, per la quale a consuntivo accerta le entrate ed impegna la spesa non vi è rispetto del vincolo di pareggio. Se, invece, l'ente accerta le entrate senza impegnare la spesa non ha, in quell'esercizio, effetti negativi ai fini del rispetto del vincolo della legge 243/2012; nè negli anni successivi. Una volta transitate nel risultato di amministrazione, infatti, le risorse possono essere applicate alle entrate ed essere considerate rilevanti ai fini del pareggio di bilancio. Per cui se un mutuo è contratto e utilizzato nell'anno sfora i vincoli, se invece transita in avanzo, il suo utilizzo negli anni successivi non viola i vincoli.
Rimane impregiudicata, concludono i giudici contabili, la potestà del legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, di procedere ad una complessiva rivisitazione organica della materia, al fine di superare eventuali criticità e difficoltà operative, stante la coesistenza di plurimi piani normativi ispirati a differenti esigenze e criteri contabili. Un appello che ora proviene ancora più forte dagli enti locali, illusi di essersi completamente liberati del pareggio fra entrate e spese finali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©