Fisco e contabilità

Dissesto finanziario, l'anticipazione di tesoreria non spetta all'organo straordinario di liquidazione

di Guido Befani

Per effetto della modifica apportata all’articolo 255, comma 10 Tuel dalla Legge 205/2017, dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’Osl, ove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà a ricadere (ex articolo 252, comma 4 Tuel) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. È quanto afferma la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la delibera n. 96/2019.

L’approfondimento
La Corte dei Conti è intervenuta in sede di parere in materia di finanza pubblica, rilevando che l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell'OSL, ove, a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l'anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà a ricadere nel perimetro delle attribuzioni dell'organo straordinario.

La decisione
Nel rispondere alla richiesta di parere in materia di somme dovute per anticipazione di cassa, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente, la Corte ha avuto modo di rilevare come la normativa che si è succeduta nel tempo abbia una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente.
In particolare, in base al Tuel, i soggetti della procedura di risanamento sono l’organo straordinario di liquidazione (cd Osl), incaricato di provvedere al ripiano dell’indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge, e gli organi istituzionali dell’ente, chiamati ad assicurare condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria e a rimuovere le cause strutturali all’origine del dissesto (articolo 245).
Quanto all’OSL, la Corte ha osservato che questo ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato (che il consiglio dell’ente locale presenta per l’approvazione al Ministro dell’Interno entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’Osl: art. 259, comma 1) e provvede a:
a) la rilevazione della massa passiva, ai sensi dell’articolo 254);
b) l’acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, ai sensi dell’articolo 255;
c) la liquidazione e il pagamento della massa passiva, ai sensi dell’articolo 256 (art. 252, co. 4).
Per la Corte, tuttavia, l’art. 255 Tuel, nel disciplinare l’attività di acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento, dopo aver previsto le attività dell’Osl finalizzate all’accertamento della massa attiva (commi 1-9), identifica ciò che esula dalle competenze della gestione straordinaria (co. 10); trattandosi di una previsione che nel corso del tempo ha conosciuto un incremento degli ambiti sottratti all’Osl, laddove la legge finanziaria per il 2007 (l. 27.12.2006, n. 296, art. 1, co. 741) ha sottratto alla competenza dell’Osl anche «l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206 Tuel ».
Inoltre, le ultime riforme apportate dal Dl 24.4.2017, n. 50, ha disposto (art. 36, co. 2) che in deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, Tuel, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all’organo straordinario della liquidazione; e ha precisato altresì che «Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
Pertanto, a seguito delle modifiche intervenute, i residui considerati dalla deroga riguardano solo quelli relativi ai fondi a gestione vincolata. Tutti gli altri residui, considerati nel comma 10 dell’articolo 255 Tuel, pertanto, restano soggetti all’amministrazione dell’Ente, ivi compresi quelli relativi ai debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all’articolo 206.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che, poiché per effetto della modifica apportata all’articolo 255, comma 10 Tuel dalla Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’Osl, ove – a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017 – l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà a ricadere (ex articolo 252, comma 4 Tuel) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. Tale conclusione si fonda anche sul rilievo che, laddove il legislatore ha inteso riservare l’applicazione di una disposizione agli enti che vengano a trovarsi in una delle fasi in cui si articola il procedimento di dissesto (ad es., delibera di dissesto o di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) successivamente all’entrata in vigore della stessa disposizione, lo ha fatto espressamente (cfr., da ultimo, articolo 36, comma 3, Dl 50/2017, citato); tale circostanza non ricorre nella legge di bilancio 2018.
In alternativa, ove ricorra la fattispecie appena descritta, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex articolo 195, comma 1, Tuel) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (articolo 195, comma 3, Tuel); pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’Osl.

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