Fisco e contabilità

Contratto integrativo degli enti locali, le tipologie di controlli del revisore

di Vania Gobat e Rosa Ricciardi (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Terminata la stagione dei contratti integrativi, occorre fare ancora qualche riflessione sulla tipologia dei controlli in capo all'organo di revisione sui contratti integrativi degli Enti locali: meri controlli contabili o molto di più?

Normativa di riferimento
La norma di riferimento per il revisore che si accinge a fornire parere sul contratto integrativo è il Dlgs 165/2001, che all'articolo 40-bis, comma 1 recita «Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.»
La lettura della norma ci indica sicuramente due ambiti su cui focalizzare l'attenzione in sede di verifica:
• il controllo della compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
• il controllo dei vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori.
La prima parte della norma suggerisce sicuramente i controlli di carattere numerico che si basano sulla documentazione prodotta dal responsabile dell'ufficio personale, (la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio, che di solito viene fatta all'inizio dell'esercizio; la verifica della copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa in genere). Il parere di regolarità tecnica deve chiarire quali norme sono state rispettate nella costituzione del fondo. Nello stesso momento il parere di regolarità contabile del ragioniere capo riporta gli stanziamenti di bilancio nei diversi capitoli di spesa.
La lettura della seconda parte della norma suggerisce che il controllo del contratto integrativo attiene anche al rispetto di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.
Infatti il legislatore precisa che il controllo deve fare particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio. Quindi il controllo è molto più esteso e va oltre i meri aspetti contabili/finanziari.
Ma sotto questo secondo aspetto che tipologia di controlli devono essere effettuati?
D'aiuto può essere la Circolare Rgs n. 20/2017 «Vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici» laddove indica fra i compiti del revisore quello di «verificare la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia». Quindi compito del revisore è quello di accertarsi che il contratto decentrato non contenga clausole che si pongano in contrasto con i vincoli e i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali (o regionali per le Regioni a statuto speciale) oppure che disciplinino materie non espressamente oggetto di contrattazione decentrata.
Per fare qualche esempio: bisogna verificare che non vengano previste indennità non disciplinate dalla contrattazione nazionale (o regionale), che non vengano inserite clausole volte alla disciplina dell'organizzazione degli uffici, che non è oggetto di contrattazione. Le modalità delle progressioni che si prevedono di effettuare richiedono una attenzione particolare sui criteri di selettività e sulla loro capacità di erodere completamente le somme residuali da destinare alla produttività.
Va anche ricordato che l'articolo 40-bis, comma 7, del Dlgs 165/2001, ultimo periodo, dispone che «Gli organi di controllo vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa».
La recente delibera della Corte conti Piemonte n. 112/2019 richiama la circolare 20/2017 della Rgs già menzionata, laddove statuisce che «Il controllo del collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell'attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell'applicazione dei criteri di selettività nell'erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali».
Quindi il compito del revisore in materia di contratto decentrato non termina con il rilascio del parere sulla preintesa, per esempio in occasione dell'erogazione delle indennità di risultato, può chiedere all'Oiv quali obiettivi da lui validati sono stati raggiunti, quali scelte organizzative ulteriori possono far conseguire maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
Ecco che l'organo di revisione e l'Oiv con i loro rilievi, le loro considerazioni e proposte possono aiutare gli amministratori locali ad utilizzare la contrattazione di secondo livello per migliorare la funzionalità dell'ente.

Controlli da effettuare
Se vogliamo fare una breve check list da seguire in occasione del rilascio del parere sul contratto decentrato, ricordiamo che è necessario verificare:
• la corretta costituzione del fondo delle risorse decentrate all'inizio dell'esercizio;
• l'evidenza da parte del revisore dell'incidenza delle risorse stabili rispetto alle variabili, dell'incidenza delle risorse destinate alla produttività rispetto al totale del fondo;
• la certificazione dello stesso da parte dell'organo di revisione (in particolare in occasione di mutamento della figura del revisore in corso d'anno). Per la precisione non si rinvengono norme che lo prevedano, ma l'obbligo del rilascio del parere è sostenuto dalla Rgs nonché dalla Corte dei conti in diverse pronunce;
• l'assunzione di apposita deliberazione della giunta di individuazione della delegazione trattante di parte pubblica, con la quale vengono anche impartite le direttive da seguire nella contrattazione;
• l'evidenza da parte del revisore sia del momento in cui sono definiti gli obiettivi, sia della loro qualità;
• che l'ipotesi di contratto rispetti i vincoli di bilancio, come più sopra specificati;
• che l'ipotesi di contratto non contrasti con i contratti collettivi di rango superiore o con norme di legge oppure che disciplini materie non demandate alla contrattazione decentrata;
• le clausole difformi sono sanzionate con la nullità;
• le erogazioni delle eventuali somme non dovute devono essere recuperate, perché costituiscono ipotesi di danno erariale;
• la presenza, a corredo dell'ipotesi di contrattazione decentrata, della relazione Illustrativa e tecnico finanziaria di cui alla circolare Rgs n. 25/2012, in attuazione dell'articolo 40, comma 3-sexies, Dlgs 165/2001, ricordando che gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e che le relazioni vanno specificatamente certificate dal revisore.

(*) Ancrel Friuli Venezia Giulia

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