Fisco e contabilità

Preventivi, niente più controlli di cassa del tesoriere

di Anna Guiducci

Scompaiono dal 2020 i controlli di cassa del tesoriere sul bilancio di previsione. L'articolo 57, comma 2-quater, del Dl 124/2019 (Decreto fiscale) abroga infatti, tra l'altro, il primo e il terzo comma dell'articolo 216 del Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva. Prima della modifica, il tesoriere era tenuto a verificare che i mandati in conto competenza non superassero l'importo dei relativi stanziamenti al netto della rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato, e che i pagamenti in conto residui fossero mantenuti entro i limiti dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma di spesa. Il tesoriere non dovrà dunque più gestire il primo esercizio del bilancio di previsione, né registrare le delibere di variazione del fondo pluriennale vincolato effettuate entro la chiusura dell'esercizio finanziario. Non sarà neanche necessario allegare alle variazioni del bilancio di previsione l'allegato 8/1 al Dlgs 118/2011, che riporta i dati di interesse del tesoriere dove, per ogni missione programma e titolo di bilancio, dovevano essere indicate le previsioni di cassa aggiornate, le modifiche in aumento o in diminuzione e la previsione definitiva dopo la variazione in corso.

Resta in piedi invece il divieto di estinzione di mandati privi della codifica Siope di cui all'articolo 14 della legge 196/2009. Il tesoriere non è però tenuto a gestire i codici della transazione elementare inseriti nei campi liberi del mandato a disposizione dell'ente.

Lo snellimento interessa poi gli adempimenti connessi all'approvazione del rendiconto. Con l'abrogazione della lettera a) del secondo comma dell'articolo 226 del Tuel, viene infatti meno l'obbligo di allegare al conto del tesoriere i prospetti di svolgimento per ogni singola tipologia di entrata e per ogni programma di spesa. Restano invece tra gli allegati obbligatori gli ordinativi di riscossione e di pagamento, le quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi emessi o, in sostituzione, i documenti informatici contenenti gli estremi delle medesime, nonché eventuale documentazione aggiuntiva che fosse resa necessaria dalla Corte dei conti.

L' articolo 42 del Decreto fiscale estende poi le possibilità di affidamento dei servizi di tesoreria e di cassa dei piccoli Comuni, anche organizzati in forma associata, o mediante unione di Comuni o convenzione, alla società Poste italiane Spa. Con questa norma vengono di fatto modificate le disposizioni dell'articolo 208 del Tuel, con cui si stabilisce che il servizio di tesoreria di Comuni capoluoghi di Provincia, Province e Città metropolitane può essere affidato a una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del Dlgs 385/1993, e quello dei Comuni non capoluoghi di Provincia, Comunità montane e unioni di Comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a cinquecentomila euro, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo.

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