Fisco e contabilità

Predissesti, piano di riequilibrio ai revisori entro domani

di Patrizia Ruffini

La Corte dei conti può stabilire prescrizioni a carico del monitoraggio semestrale sull'attuazione del Piano di riequilibrio, che va trasmesso obbligatoriamente dagli organi di revisione entro il 15 gennaio.
A prevedere il controllo dei professionisti è l'articolo 243-quater, comma 6, del testo unico degli enti locali: ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso.
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, trasmette invece una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

Gli spunti dalla sezione regionale Ligure
I revisori interessati alla scadenza (355 enti in procedura) possono trovare interessanti gli spunti forniti dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (delibera n. 125/2019) che in relazione a un piano di un Comune chiede di produrre, in occasione del monitoraggio semestrale sull'attuazione del Piano di riequilibrio, una serie di documenti:
- una relazione aggiornata, a firma del dirigente del Settore legale, che riporti l'analisi dettagliata sullo stato dei contenziosi in essere in cui è parte il Comune (con riferimento alle sole vertenze con pericolo di soccombenza comportante nuove spese) e che sia comprensiva della stima dei valori delle cause e dei riflessi sul piano della determinazione del Fondo rischi contenzioso;
- le attestazioni recenti di tutti i dirigenti titolari di poteri di spesa circa l'assenza di debiti fuori bilancio da riconoscere o di passività potenziali da considerare prudenzialmente in contabilità;
- i pareri dell'organo di revisione economico finanziaria sulle bozze di bilancio di previsione o di rendiconto dell'esercizio, contenenti necessariamente l'attestazione della congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità, del Fondo perdite organismi partecipati, del Fondo rischi contenzioso e degli altri Fondi costituiti a scopo prudenziale;
- tutti i dati necessari per compiere le verifiche circa la corretta determinazione della quota del Fondo crediti di dubbia esigibilità che, a seconda dei casi, è accantonata sul risultato di amministrazione o stanziata nel bilancio di previsione;
- l'elenco analitico delle singole poste che compongono le quote vincolate sul risultato di amministrazione a fine esercizio, distinte tra parte corrente e parte capitale;
- le attestazioni, sia del Collegio dei revisori del Comune che dell'organo di revisione di ciascun organismo partecipato, circa la conciliazione dei reciproci rapporti debitori e creditori esposti nelle rispettive risultanze contabili;
- le autorizzazioni rese dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali circa la compatibilità finanziaria delle assunzioni proposte dal Comune;
- le certificazioni circa la copertura tariffaria dei servizi a domanda individuale (articolo 243, comma 2, Tuel).

Il format cui uniformarsi
Il controllo dei giudici contabili, infine, offre occasione di ribadire che il parere dell'organo di revisione al piano di riequilibrio deve presentare in modo esplicito tutte le analisi e le valutazioni richieste nella deliberazione della sezione Autonomie n. 5/2018.

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