Fisco e contabilità

Debiti commerciali al 31 dicembre, attenzione alla corretta contabilizzazione delle cessioni dei crediti

di Onofrio Sorrentino (*) - Rubrica a cura di Anutel

Si avvicina la scadenza, fissata al 31 gennaio, per comunicare sulla piattaforma dei crediti commerciali l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, secondo quanto stabilito dal Dl 124/2019, convertito in legge 157/2019, per gli enti che si avvalgono della facoltà di calcolare lo stock del debito scaduto al 31 dicembre 2019 sulla base delle proprie registrazioni contabili.
L'ansia degli enti tenuti alla comunicazione è alle stelle ed è giustificata dai disallineamenti, ancora in parte presenti, nonostante il notevole lavoro compiuto nel corso del 2019, che si verificano tra i dati censiti dalla Pcc e quelli registrati nelle scritture contabili, a maggior ragione quando decine di documenti presenti sulla piattaforma sono in realtà duplicati di fatture già registrate sulla stessa!

Diversi enti hanno infatti riscontrato che, in caso di cessioni di crediti impropriamente gestite al di fuori degli strumenti di smobilizzo messi a disposizione dalla Pcc, gli stessi risultano registrati due volte.
Ciò avviene nei casi in cui il cessionario chiede e ottiene dall'ente la certificazione dei crediti acquistati, caricando direttamente su Pcc - in modalità manuale e a nome proprio - le fatture acquistate dal cedente, già presenti sulla piattaforma stessa perché emesse dal creditore originario!

In questo modo risulteranno sulla Pcc sia le fatture del creditore cedente, con numero di Sdi e numero progressivo di registrazione, sia le fatture del cessionario, senza codice Sdi – perché caricate in modalità manuale – e con un proprio progressivo di registrazione, con conseguente duplicazione del debito.
Non solo: le fatture del cessionario, non transitando sul sistema di interscambio, non verranno neanche registrate sulle scritture contabili interne e non verranno pertanto mai lavorate, con la conseguenza che sulla Pcc rimarranno sempre aperte e confluiranno nello stock del debito, anche dopo il pagamento delle corrispondenti fatture emesse dal creditore cedente.

Cosa fare quindi in questi casi? La premessa d'obbligo è che l'ente dovrebbe sempre respingere un'istanza di certificazione presentata in questo, invitando il creditore cedente e il cessionario a utilizzare le procedure di smobilizzo previste dalla piattaforma e dettagliatamente illustrate nella raccolta guide messa a disposizione sul sito del ministero delle Entrate e delle finanze.
Qualora un'istanza del genere fosse comunque stata accolta, allora bisognerà procedere alla revoca della certificazione, utilizzando lo strumento messo a disposizione dalla piattaforma nel menù utilizzi del credito.

Revocata la certificazione, occorrerà intervenire sulle fatture caricate dal cessionario, fermo restando che non sarà possibile procedere direttamente alla chiusura delle stesse con l'apposita funzione prevista dalla piattaforma.
Occorrerà infatti per ciascuna fattura, entrando sulla Pcc e utilizzando la funzione «Contabilizza», inserire nella fattura lo stato del debito «Debiti non liquidabili o extra Pcc» e il dettaglio «Debiti non riconosciuti», procedendo quindi a inserire manualmente l'importo e a effettuare la simulazione e la successiva contabilizzazione; solo a questo punto la fattura muterà il suo stato in «lavorata» e scomparirà dallo stock del debito.

(*) Responsabile ufficio programmazione e gestione pagamenti e Pcc città di Torino

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