Fisco e contabilità

Affidamenti diretti in house, i controlli dell'organo di revisione in relazione alle linee guida Anac

di Maria Carla Manca (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Questa analisi prende a base tre norme specifiche: il Dlgs 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate - articolo 16 «società in house»), il Dlgs 50/2016 (articolo 192 «Regime speciale per gli affidamenti in house») e le Linee guida Anac n. 7/2017 di attuazione del Dlgs 50/2016 recanti «l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house così come previsto dall'articolo 192 del Dlgs 50/2016».
L'attività di controllo dell'organo di revisione deve avere chiaro che si è nel campo dell'affidamento in house quando il committente pubblico provvede in proprio ad attribuire l'appalto o il servizio con affidamento diretto, ossia senza gara d'appalto, in deroga al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica.
La scelta dell'affidamento in house è preceduta da una valutazione su:
• gli obiettivi che si vogliono ottenere;
• i tempi necessari;
• le risorse umane e finanziarie da impiegare;
• il livello qualitativo delle prestazioni.

Il controllo dell'organo di revisione
Il controllo dell'organo di revisione deve tenere presente quanto stabilito dalle diverse normative, in particolare se sussistono tutti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dell'Anac relativamente al procedere agli affidamenti diretti per poter essere riconosciuta società in house.

La pista di controllo
a) verifica dell'iscrizione attraverso la piattaforma Anac «Trasmissione della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 50/2016» – consulta l'elenco – data iscrizione – data avvio del procedimento – esito del procedimento e data;
b) nel caso di accertamento negativo, verificare se l'ente locale ha in essere affidamenti diretti in house;
c) verificare se si sono adeguati gli statuti e/o le altre richieste da parte dell'Anac per il riconoscimento della società in house;
d) verifica dei requisiti previsti dalla legge (punto 5.7 delle linee guida n. 7) per la presentazione di una nuova domanda d'iscrizione nell'elenco ;
e) nel caso di esito positivo, verificare negli atti di affidamento all'organismo in house, la determina a contrarre, il contratto, la convenzione, i riferimenti relativi all'iscrizione nell'elenco dalla data d'iscrizione, di cui è data comunicazione al soggetto richiedente, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa (5.4 delle linee guida n. 7).

Il rilascio del parere preventivo sulla costituzione della società in house
Alla luce del quadro normativo complesso è doverosa una premessa che concerne il rilascio del parere preventivo sulla costituzione di una società in house.
a) Il primo riferimento è che lo statuto sia in linea con le previsioni normative civilistiche, oltre che con le disposizioni normative previste dal Dlgs 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica) così come modificato dal Dlgs 100/2017;
b) il secondo elemento è la verifica della relazione di accompagnamento allegata alla deliberazione del consiglio comunale, che contenga tutte le analitiche motivazioni richieste dall'articolo 5 del Dlgs 175/2016 per l'atto deliberativo di costituzione di una società, e in particolare:
• le finalità della società rientrano tra quelle perseguibili in base all'articolo 4, comma 2, del Dlgs 175/2016, essendo riconducibili alle fattispecie previste alla lettera d), ossia quelle di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; la società deve infatti dare attuazione al modello di sviluppo delineato di obiettivi di sviluppo della economia territoriale e di crescita del settore e degli altri settori interconnessi, anche attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni pubbliche e dei soggetti private aventi finalità, competenze e interessi complementari, depositarie di informazioni e conoscenze indispensabili per attuare un'azione efficace ed efficiente;
• sotto il profilo della sostenibilità e dell'analisi economica, la struttura societaria è in grado di operare secondo canoni di sostenibilità economica e finanziaria; l'equilibrio economico e finanziario è garantito dal valore della produzione ottenuto attraverso le attività che generano ricavi; la struttura organizzativa, composta da un numero limitato di unità di personale, costituisce di per sé uno strumento in grado di ridurre il costo totale per effetto del contenimento dei costi fissi, anche nell'ottica di una tendenziale trasformazione del costo fisso in costo variabile che consente la razionalizzazione delle risorse in grado di incidere sensibilmente sull'economicità aziendale, garantendo in modo costante la piena occupazione delle risorse umane dedicate stabilmente all'attività;
• la nuova iniziativa presenta importanti aspetti di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; l'efficacia dell'azione amministrativa costituisce il punto fondamentale della riforma legislativa laddove propone sistemi di governance nuovi, grazie ai quali far crescere i valori della destinazione e attivare le azioni necessarie affinché il mercato percepisca l'economicità, intesa come capacità della società di garantire un equilibrio nel lungo periodo, si riscontra nelle risultanze del budget elaborato.

(*) Presidente Ancrel Oristano

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©