Fisco e contabilità

Arconet, l'anticipazione del 20% sugli appalti va trattata come acconto lavori

di Patrizia Ruffini

L'operazione di anticipazione del venti per cento degli appalti deve essere trattata contabilmente come un acconto lavori. La decisione spunta dalle carte di lavoro della Commissione Arconet che da mesi si interroga sulla corretta modalità di contabilizzazione dell'operazione prevista dall'articolo 35, comma 18, della legge 50/2016.

L'anticipazione del prezzo
La disposizione di legge prevede che sul valore del contratto di appalto venga calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di pari importo, maggiorato del tasso di interesse legale necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione.
L'approfondimento del trattamento fiscale effettuato dalla Commissione con il Dipartimento delle finanze e l'Ance, ha fatto emergere che ai fini Iva l'operazione ricade nell'articolo 6 del Dpr 633/1972, in base al quale le anticipazioni di prezzo devono essere assoggettate a imposta. Secondo la disposizione, infatti, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo (o dell'emissione della fattura se anteriore) e se il corrispettivo è pagato in parte, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo pagato. È evidente che l'erogazione dell'anticipo è strettamente legata all'esecuzione del contratto di appalto, e non può essere considerata un prestito all'appaltatore da contabilizzare come una concessione di crediti o in partita di giro, ma un acconto in conto lavori, da contabilizzare in contabilità finanziaria imputandola agli stanziamenti riguardanti la spesa cui si riferisce.
Ad esprimere criticità è Anci, preoccupata per la necessità di trovare le coperture, in particolare per i contratti di parte corrente, che possono richiedere un impegno superiore alla quota annuale del costo del servizio.

Sul punto la Commissione tornerà ancora per esaminare gli esempi di contabilizzazione dell'anticipo, particolarmente utili per gli enti.

La disciplina del tesoriere
Nel corso della riunione sono esaminate anche le recenti modifiche alla disciplina del tesoriere degli enti locali (articolo 57, comma 2-quater del Dl 124/2019).
In primo luogo si evidenzia che l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del Tuel, relativi all'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere, tuttavia il titolo V del Tuel, nel disciplinare il "Servizio di tesoreria" di questi enti, continua a fare riferimento al "tesoriere".
La Commissione ritiene dunque opportuno avviare un esame approfondito della disciplina del tesoriere a seguito delle novità della manovra 2020, per verificare la necessità di aggiornare i principi applicati e lo schema del conto del tesoriere allegato (n. 17) al Dlgs 118/2011.
In particolare occorre tener presente che sono ancora vigenti gli articoli 163 e 175 del Tuel e che per queste norme non sono consentite abrogazioni implicite. L'articolo 1, comma 4, del Tuel prevede infatti che «Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni».
Nello specifico, in base all'articolo 163 del Tuel, all'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente deve trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, e indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato. Inoltre, i pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i- bis).
Infine, l'articolo 175 disciplina l'obbligo di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio inviando l'apposito prospetto allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì da trasmettere al tesoriere: le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

Il resoconto della Commissione

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