Fisco e contabilità

Online i nuovi pareri su bilancio di previsione e riaccertamento ordinario dei residui

di Tommaso Pazzaglini - Rubrica a cura di Ancrel

Sul sito web di Ancrel è disponibile il parere sul bilancio di previsione, redatto in collaborazione con la commissione del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, aggiornato con le novità della legge di bilancio 2020 e con le ultime disposizioni normative. Il documento recepisce la struttura del relativo questionario della Corte dei conti.

Le principali novità del parere sul bilancio di previsione
Il limite massimo per il ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del Tuel, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (comma 555 della legge 160/2019).
La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna Regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da Invimit deve essere destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento (Dl 124/2019, legge 157/2019, articolo 30, comma 2-ter).
Viene prorogata al 2023 (precedentemente fino al 2020) la possibilità da parte degli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da (Dl 124/2019, legge 157/2019, articolo 57, comma 1-quater):
a) operazioni di rinegoziazione di mutui;
b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi.
Oltre all'eliminazione della Tasi, con riferimento all'imposta di soggiorno, l'articolo 46 del Dl 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 prevede che nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta può essere applicata fino all'importo massimo previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del Dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 (pari a 10 euro). I Comuni interessati sono individuati con decreto del ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze.
Si evidenzia che la legge 157/2019 di conversione del Dl 124/2019 ha esplicitamente abrogato:
• i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 7 del Dl 78/2010);
• i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20 per cento della spesa dell'anno 2009 (articolo 6, comma 8 del Dl 78/2010);
• il divieto di effettuare sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del Dl 78/2010);
• i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 12 del Dl 78/2010);
• i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (articolo 6, comma 13 del Dl 78/2010);
• l'obbligo di riduzione del 50 per cento della spesa, rispetto a quella sostenuta nel 2007, per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1 del Dl 112/2008);
• i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (articolo 5, comma 2 del Dl 95/2012);
• l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (articolo 2, comma 594, della legge 244/2007).
In tema di Fcde si prevede che: «Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione "Fondi e accantonamenti" a un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145» (comma 79 legge 157/2019) e al comma 80 si prevede che «Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti».
Si ricorda inoltre che in attesa di chiarimenti da parte della Ragioneria generale dello Stato, le sezioni riunite della Corte dei conti con la delibera n. 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'articolo 9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.
Quindi per il ricorso a nuovo indebitamento il limite da osservare non è solamente rappresentato da quanto previsto dall'articolo 204 del Tuel ma occorre valutare la spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante legge di bilancio 2019.
Occorre ricordare che lo «spazio» per il nuovo indebitamento torna a essere sostanzialmente ricondotto al Fcde stanziato nel bilancio di previsione, così come tutti gli accantonamenti, nonché dall'ammontare delle rate di ammortamento dei prestiti già in essere.
Importante inoltre verificare che nel caso in cui l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate e accantonate secondo le modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a.1) e a.2) previsti dal Decreto del 1° agosto 2019.

Le principali novità del parere sul riaccertamento ordinario dei residui
Il parere sul riaccertamento ordinario dei residui, disponibile nell'area riservata del sito web agli associati di Ancrel, quest'anno recepisce le modifiche al principio contabile 4/2 relativo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di spesa per le opere pubbliche introdotte dal Dm 1° marzo 2019, con il quale si ampliano le possibilità di costituzione dello stesso.
Le verifiche da effettuare sulla proposta di deliberazione di giunta da parte dell'organo di revisione sono di fondamentale importanza ai fini della successiva veridicità del rendiconto, del risultato di amministrazione e del rispetto dei principi contabili che sanciscono che: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».
L'organo di revisione deve verificare che il fondo pluriennale di spesa sia costituito ai sensi del:
• principio contabile 4/2, punto 5.4. - Da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
• principio contabile 4/2, punto 5.4.8 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel Fpv per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, non ancora impegnate, possono essere conservate nel Fpv determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2019;
• principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel Fpv per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 3 comma 1 lettera ll) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a) Dlgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel Fpv determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento; (condizione necessaria);
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Questa condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40mila e 100mila euro; (condizione necessaria);
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del Dlgs 50/2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità solo per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo;
Entrambi i documenti sono pubblicati in due versioni:
1. da un file word con all'interno le tabelle compilabili;
2. da un file word collegato esternamente ad un file excel dove è possibile compilare le tabelle con l'aggiornamento automatico all'interno del parere.

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