Fisco e contabilità

Imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, per le Entrate sono esenti

di Federico Gavioli

L'agenzia delle Entrate, con la risposta all'istanza di interpello n. 21/2020, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, in relazione all'imposta di bollo, delle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, riguardanti mandati di pagamento in contanti.

Il quesito
Un Comune ha fatto presente all'agenzia delle Entrate che per i mandati di pagamento e gli ordinativi di incasso, che invia al tesoriere, applica l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'articolo 27, della tabella allegata al Dpr 642/1972, in quanto, nel contesto dei rapporti tra l'ente e il tesoriere, quest'ultimo è assimilato a un agente contabile (articolo 93, comma 2, del Tuel. Il Comune ha precisato, inoltre, di applicare queste esenzioni:
a) pagamenti/incassi di importo inferiore a 77,47 euro; b) pagamento di corrispettivi assoggettati a Iva; c) quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo; d) di erogazione/rimborso di fondi economali; e) rimborsi di trasferte ad amministratori e personale; f) spese relative a sussidi o contributi assistenziali; g) reintroiti; h) contributi o quota associative; i) mandati emessi a favore di dipendenti; j) pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente; k) quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada; l) pagamento indennità di esproprio.
Il Comune ha chiesto di confermare se sia corretto ritenere che le quietanze emesse dal tesoriere sui mandati di pagamento in contanti siano esenti dall'imposta di bollo.

La risposta fornita dalla Entrate
I tecnici delle Entrate affermano che, ai fini dell'imposta di bollo da riservare alle quietanze di pagamento, l'articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 per ogni esemplare, per le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitameli o accreditamenti (.. ), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria».
In linea generale, pertanto, le quietanze rilasciate a liberazione totale o parziale di un credito devono essere assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 2 euro. La nota 2 in calce aall'articolo prevede, tuttavia, che «L'imposta non è dovuta:
a) quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) (….);
b) per le quietanze o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;».
Il trattamento tributario è derogato per gli atti e documenti indicati nella Tabella B annessa al Dpr 642/1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto). In particolare, l'articolo 6 esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo le «Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa (attualmente il riferimento deve intendersi all'articolo 13 della tariffa) riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto». Il comma 2, stabilisce, che «Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto».
Da questo quadro normativo, si evince che l'articolo 6 prevede l'esenzione assoluta dall'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti indicati nell'articolo 13 della tariffa, relativi al pagamento di corrispettivi di operazioni soggette a Iva.
L'agenzia delle Entrate, in conclusione, conferma l'esenzione dall'imposta di bollo.

La risposta a interprello n. 21/2020

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