Fisco e contabilità

Milleproroghe/3 - Niente deroga ma recupero dell'extra deficit da fondo crediti dubbia esigibilità «ordinario»

di Patrizia Ruffini

Nel pacchetto enti locali del Milleproroghe non ci sarà lo slittamento dell'obbligo di applicare il metodo di calcolo ordinario del fondo crediti dubbia esigibilità a partire dal rendiconto 2019. Ci sarà, invece, una nuova disciplina per "spalmare" nel tempo il ripiano dell'extra deficit, generato dall'applicazione di questo criterio al posto del metodo semplificato.

Andiamo con ordine. I Comuni chiedono da tempo una dilazione dell'obbligo di adottare, a partire dal rendiconto 2019, il metodo ordinario di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde). La richiesta muove dalla concessione, ottenuta fino a tutto il 2020, di utilizzare il metodo di calcolo semplificato per l'accantonamento del fondo nel bilancio di previsione. Nel 2020 gli enti sono in regola se accantonano fra le spese del bilancio almeno il 95 per cento del fondo (ci sono poi le ulteriori concessioni introdotte dalla manovra 2020), mentre per il bilancio di previsione 2019 la percentuale minima era dell'85 per cento. In sostanza gli enti chiedono di poter tener conto, anche a consuntivo, della gradualità di accantonamento minimo concessa a preventivo. Questo garantisce che le maggiori risorse necessarie tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di Fcde e il suo accantonamento in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione 2019.

La risposta del Milleproroghe alle preoccupazioni dei Comuni non sarà una deroga alla immediata applicazione della regola, ma un trattamento "speciale" dell'eventuale disavanzo generato dall'applicazione della norma, al fine di prevenire la crescita del numero di enti locali in situazioni di crisi finanziaria.

La novità in arrivo prevede la possibilità di ripianare il disavanzo generato dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario in quote annuali costanti, dal 2021 fino a un periodo che può arrivare a quindici anni (2035). Il disavanzo che potrà essere spalmato è calcolato come differenza fra il Fcde inserito nel risultato di amministrazione del rendiconto 2018 calcolato con il metodo semplificato (esempio 500), sommato al Fcde stanziato nel bilancio 2019 al netto degli utilizzi (esempio 100) e il Fcde inserito nel risultato di amministrazione del rendiconto 2019 (esempio 900). Le modalità di recupero dell'extra deficit da passaggio al metodo ordinario del fondo crediti dubbia esigibilità (nell'esempio 300), dovranno essere approvate con deliberazione di consiglio, soggetta al parere dell'organo di revisione, entro il termine di quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto 2019. La mancata approvazione della deliberazione sarà equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto della gestione.

Gli enti per ripianare l'extra deficit da Fcde ordinario 2019 potranno poi utilizzare tutte le economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di mutui e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati secondo le regole dell'armonizzazione contabile e da altre entrate in conto capitale. Infine, nelle more dell'accertamento dei proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili, il disavanzo dovrà comunque essere ripianato con altri mezzi.

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